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Vendita diretta dei prodotti agricoli, nuove agevolazioni agli agricoltori

Fiesa Confesercenti: il Governo stabilisca condizioni competitive eque e non discriminatorie

Con una nuova disposizione normativa (art. 1 comma 700 della Legge n. 145/2018 Bilancio 2019) si riformula l’art. 4 comma 1 del D. Lgs n. 228/2001 e ss. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) prevedendo nuovi vantaggi competitivi per il settore primario.

Questa ulteriore concessione al comparto agricolo prevista dal legislatore dà la facoltà agli agricoltori di vendere al dettaglio non solo i prodotti agricoli della propria azienda, ma anche diversi prodotti acquistati da altri imprenditori, all’unica condizione – difficile da verificare dagli organi di vigilanza! – che il fatturato generato dalla cessione delle proprie produzioni risulti in ogni caso ‘prevalente’ rispetto al fatturato relativo all’acquisto di altri prodotti agroalimentari, prevedendosi persino (comma 701 dell’art. 1 medesima Legge 145/18), campagne promozionali ad hoc tese alla ‘valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali’, entro un limite annuale di spesa complessiva pari a € 500.000 a cura delle Regioni e delle Province autonome.

Già oggi i mercatini agricoli e la vendita diretta dei prodotti agricoli sono largamente consentiti e praticati. Questa ulteriore previsione concede vantaggi competitivi ancora più evidenti e non più tollerabili.

Come si sa, da anni gli agricoltori possono vendere i rispettivi prodotti sul proprio fondo o su aree attrezzate, anche in deroga alla normativa urbanistica, in base al combinato disposto tra la Legge n. 59/1963 e ss. (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli) ed il D.Lgs n. 228/2001 e ss. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) ed il DL n. 2/2006, così come convertito con modificazioni in legge 81/06 (Interventi urgenti per il settore).

Gli agricoltori possono, dunque, vendere anche a cielo aperto, realizzando altresì aree di vendita al di fuori dalla programmazione urbanistica, sia in sede fissa che itinerante.

Tale facoltà tuttora sussiste, nonostante il parere del Ministero dello Sviluppo Economico secondo cui l’attività commerciale da parte degli agricoltori può svolgersi solo con le seguenti modalità:

  1. su aree pubbliche mediante posteggio o in forma itinerante;
  2. in locali, come previsto dalla legge, si suppone anche dalla prevalente legislazione urbanistica, di competenza esclusiva delle Regioni;
  3. tramite la vendita di prodotti ortofrutticoli sul proprio fondo.

Mentre abbiamo più volte dichiarato di non contrastare  l’obiettivo essenziale di tali formule, che dovrebbe risiedere nel consistere di vendere i prodotti del proprio fondo, si ritiene che non può essere consentito, allo stato della disciplina delle attività commerciali disciplinate dal decreto 114/98, che sui banchi dei produttori agricoli sia acquistabile di tutto un po’ (dalle banane al mango, od altri frutti esotici…), anche in contraddizione con le finalità dello sviluppo dei prodotti territoriali, per cui vengono stanziati persino risorse pubbliche.

Fiesa Confesercenti con una nota ai Ministri dello Sviluppo Economico Di Maio, delle Politiche Agricole e forestali Centinaio e della Salute Grillo, ha chiesto di procedere ad una duplice azione, non soltanto chiarificatrice verso i consumatori, come suggerito dagli stessi uffici del MSE, (facendo specificare sui banche di vendita agricoli i prodotti dell’azienda distinti in modo inequivocabile da quelli acquistati da terzi), ma anche di parificazione delle condizioni fiscali, normative e strutturali di vendita, prevedendo, in tutti i casi in cui si esitano per la vendita prodotti agro-alimentari non di diretta produzione, la piena applicazione delle normative generali di settore: fiscali, amministrativi e sanitari.

Leggi la nota ai Ministri 

orientamento_e_modernizzazione_del_settore_agricolo