La sperimentazione annuale su base volontaria di un sistema di restituzione avente ad oggetto specifiche tipologie di imballaggi usati destinati all’uso alimentare entrerà in vigore dal 10 ottobre 2017 in base al Regolamento di cui al Decreto n° 142, adottato dal Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato su GU n° 224 del 25-9-17.
La ratio di tali disposizioni interministeriali, concernenti la disciplina di un sistema sperimentale volontario che avrà durata con decorrenza dal 10 febbraio 2018 sino al 10 febbraio 2019, risiede in particolare nell’esigenza di prevenire la produzione dei rifiuti da imballaggi contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar ed altri punti di consumo, favorendo così il sistema del “vuoto a rendere su cauzione” per il loro riutilizzo.
E’ appena il caso di ricordare che il nuovo Regolamento prevede non soltanto le modalità applicative dell’anzidetta sperimentazione annuale ed i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggio da restituire e riutilizzare, ma anche apposite forme di incentivazione tese a promuovere l’adesione alla filiera da parte degli operatori del settore.
Riepilogando, si chiarisce in primo luogo che a norma dell’art. 1 DM 142/2017 la sperimentazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione si applicherà nel suindicato periodo di riferimento ai soli imballaggi aventi le seguenti caratteristiche:
- Di tipo primario, ai sensi dell’art. 218 comma 1 lett. b) citato D. Lgs 152/2006 e ss. vale a dire concepiti in modo tale da costituire nei predetti punti di somministrazione e consumo una “unità di vendita” per l’utente finale
- Riutilizzabili, in base all’art. 218 comma 1 lett. e) medesimo D. Lgs 152/06, vale a dire progettati per tollerare nel proprio ciclo di vita “un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo”
- Conformi ai vigenti requisiti essenziali dei rifiuti da imballaggio, così come dettati dal DM Ambiente 2 maggio 2006 (Aggiornamento studi del Comitato Europeo di Normazione ex art. 9 Direttiva 94/62/CE)
- Destinati all’uso alimentare ed al contenimento di birra od acqua minerale
- Serviti al pubblico negli anzidetti punti di somministrazione e consumo
- Di volume compreso tra litri 0,20 e litri 1,5
Per quanto attiene alle modalità operative della filiera in questione, si informa altresì che in base all’art. 3 DM 142/2017 gli esercenti la somministrazione i quali aderiscano su base volontaria alla sperimentazione del sistema del “vuoto a rendere su cauzione” compileranno, all’atto dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, l’accluso Modulo ad hoc (v. Allegato 1 alla presente).
Tale Modulo, una volta redatto dall’esercente aderente alla sperimentazione, sarà presentato, o trasmesso in via telematica tramite l’indirizzo e-mail: [email protected]:
- Al distributore di birra od acqua minerale, qualora la consegna dell’imballaggio pieno avvenga indirettamente, mediante tale operatore (filiera di tipo lungo)
- Oppure al produttore di tali bevande, nel caso in cui quest’ultimo si occupi direttamente della consegna (filiera di tipo corto)
A tal proposito, occorre ricordare quanto segue:
- L’adesione volontaria degli esercenti al sistema del vuoto a rendere sarà ammessa anche qualora le bibite in questione siano somministrate, nell’ambito del medesimo punto di consumo, in imballaggi non riutilizzabili
- Gli esercenti aderenti saranno comunque informati dai distributori (filiera di tipo lungo) oppure dai produttori di bevande (filiera di tipo corto) in merito alle birre o alle acque minerali commercializzate in imballaggi riutilizzabili, ricevendo ogni utile garanzia circa la restituzione degli imballaggi stessi
- Le procedure per la gestione degli imballaggi vuoti, nonché i tempi di ritiro e di restituzione dei medesimi, saranno concordati tra l’esercente e i predetti operatori al fine di incentivare l’adesione alla filiera del vuoto a rendere
Per quanto concerne nello specifico il deposito cauzionale, si chiarisce che ai sensi dell’art. 4 DM 142/2017 gli esercenti aderenti verseranno l’importo della cauzione contestualmente all’acquisto dell’imballaggio riutilizzabile pieno, con diritto alla ripetizione della somma stessa nel momento della restituzione dell’imballaggio vuoto.
Si precisa al riguardo che il valore unitario della predetta cauzione, proporzionale al volume dell’imballaggio, sarà compreso tra € 0,05 e € 0,3 in base ai parametri di cui all’acclusa Tabella (v. Allegato 2 alla presente), salvo restando che il relativo importo resterà invariato in ogni fase di commercializzazione della filiera e non dovrà implicare alcun aumento sul prezzo di acquisto per il consumatore finale.
NB: le modalità operative e di versamento del deposito cauzionale saranno concordate e definite tra le parti, senza oneri aggiuntivi per l’esercente.
Per quanto attiene infine alla sopra richiamata incentivazione, a sostegno della diffusione del sistema del vuoto a rendere su cauzione, l’art. 5 DM 142/2017 prevede in capo al Ministero dell’Ambiente la facoltà di concedere il patrocinio e l’uso del proprio logo istituzionale, ai soli operatori che ne facciano richiesta ed abbiano realizzato campagne di comunicazione ad hoc.
A tal fine, il predetto Ministero pubblicherà ed aggiornerà mensilmente sul proprio sito www.minambiente.it un registro degli operatori di filiera aderenti alla sperimentazione, ai quali concederà un attestato di benemerenza da affiggere nei punti di somministrazione e consumo.
Si intende che il Ministero dell’Ambiente, ai sensi del successivo art. 6 DM 142, predisporrà un sistema di monitoraggio periodico circa l’andamento della sperimentazione annuale in oggetto, previa raccolta e valutazione dei dati forniti in via telematica a cura dei distributori o dei produttori di bevande aderenti alla filiera.
In particolare i produttori, entro il 10 dicembre 2017 p.v., comunicheranno l’adesione al predetto indirizzo e-mail del Dicastero indicando il marchio e la linea di birra o di acqua minerale, nonché le caratteristiche del relativo imballaggio (materiale, volume, peso e numero di turnazioni), salva restando la facoltà per tutti gli operatori interessati di inviare al medesimo recapito di posta elettronica ogni eventuale suggerimento o valutazione in merito all’avvio ed all’implementazione del sistema.
Trasmettiamo nel frattempo in allegato, per ogni eventuale ulteriore conoscenza in merito all’oggetto:
- Modulo da compilare all’atto dell’acquisto di bevande in imballaggi riutilizzabili (Allegato 1 DM 142/2017)
- Tabella recante i parametri di riferimento per il valore del deposito cauzionale (Allegato 2 DM 142/2017)