Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del Decreto ma già immessi in commercio.
Il Decreto Legislativo prevede l’obbligo di indicare sulle etichette dei prodotti alimentari la sede dello stabilimento. La dicitura obbligatoria riguarda l’indirizzo di produzione o, “se diverso”, quello di confezionamento.
L’indirizzo potrà venire omesso:
- Quando la citazione della località, o della frazione, sia sufficiente a identificare l’impianto
- Quando la sede dello stabilimento sia compresa nel marchio, ovvero quando essa coincida con quella dell’operatore responsabile
- Quando la confezione riporta un marchio di identificazione o un bollo sanitario.
L’obbligo era già sancito dalla Legge Italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della Normativa Europea in materia di etichettatura alimentare. L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli Organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.
La Legge di Delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Ispettorato Repressione Frodi (ICQRF).