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Nuove indicazione della sede dello stabilimento di produzione sugli alimenti preimballati.

etichettatura-alimentiDal 5 aprile 2018 sono applicabili le norme del D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 145, “Disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Come si sa, ai sensi del Regolamento 25.10.2011, n. 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, non sarebbe obbligatoria nel nostro Paese l’indicazione, nelle etichette apposte sugli alimenti preimballati riportare l’indicazione dello stabilimento di produzione, originariamente obbligatoria in Italia ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 109/92.

Tuttavia, il Governo, approvando il D. Lgs. n. 145/2017, ha reintrodotto tale obbligo, prevedendo che i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un’etichetta ad esso apposta l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.

Ovviamente, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 145 non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è identificata dalla località e dall’indirizzo dello stabilimento (l’indirizzo può essere omesso qualora l’indicazione della località consenta l’agevole e immediata identificazione dello stabilimento).

L’indicazione può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell’art. 9, paragrafo l, lettera h), del Regolamento (UE) n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al Regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l’indicazione della sede dello stabilimento.

 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal decreto entro il 5 aprile 2018 possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte.

Dunque, non vi sono problemi per i commercianti al dettaglio che detengano per la vendita prodotti preimballati mancanti dell’indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento, qualora possano provare di averli acquistati prima del 5 aprile 2018.

Le sanzioni previste variano da 2.000 euro a 15.000 euro.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sede Confesercenti della propria città.