E’ entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 29/2017 (Sanzioni per violazioni di norme UE), approvato dal Governo per sostituire con decorrenza dal 2 aprile 2017 u.s. l’originario DPR n. 777/1982 e ss., recante l’attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/893 sui MOCA (Materiali ed Oggetti destinati a venire a Contatto con i prodotti Alimentari): rientrano essenzialmente nel novero e nella nozione di MOCA a norma del D. Lgs. 29/2017 le materie plastiche, la cellulosa rigenerata, i cartoni, le ceramiche, il vetro, i metalli, il legno, i tessili, le cere ed ogni ulteriore materiale ed oggetto destinati ad entrare in contatto con cibi e bevande per il consumo umano (ad es. posate o recipienti).
La ratio del provvedimento risiede pertanto nella duplice esigenza di aggiornare la vigente disciplina dei Materiali ed Oggetti in questione, con particolare riferimento all’attuazione delle Disposizioni comunitarie adottate in materia ai sensi dei Regolamenti CE n. 1935/2004 e n. 2023/2006, e di specificare gli oneri di sicurezza sanitaria per chi immetta in commercio detti Materiali ed Oggetti.
Il D. Lgs. n. 29/2017, rispetto alla disciplina originaria, si è limitato a rimodulare le vigenti sanzioni amministrative da applicare nei casi di eventuale violazione degli obblighi in tema di etichettatura e di rintracciabilità dei MOCA, essenziali per risalire all’ipotetico ritiro di merce difettosa o non conforme, il cui importo è assoggettato ad adeguamento con cadenza biennale rispetto alle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo.
A tal proposito, si ricorda che l’etichettatura già in vigore per i Materiali ed Oggetti in questione è costituita dalle seguenti informazioni:
- Indicazione “per contatto con i prodotti alimentari”, o in alternativa il simbolo “per alimenti”
- Istruzioni per garantire un impiego corretto del MOCA da parte del consumatore
- Informazioni circa la denominazione e lo stabilimento operativo del produttore, fabbricante o distributore all’ingrosso del Materiale od Oggetto
- Elementi utili a garantire la rintracciabilità dell’utensile o recipiente in caso di ritiro per eventuali vizi o difformità
Ancora, il medesimo D. Lgs. 29/2017, al fine di permettere i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004, ha introdotto all’art. 6 l’onere per gli anzidetti operatori di comunicare per ragioni di coordinamento anagrafico all’Autorità Sanitaria Locale, tramite il competente SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), i dati relativi a ciascuno dei rispettivi stabilimenti che svolgano le seguenti attività di cui al citato Regolamento (CE) 2023/2006:
- Produzione dei MOCA, ivi inclusi i pezzi di ricambio, sia in conto proprio che per conto terzi
- Produzione di materie prime destinate alla realizzazione dei MOCA, con la precisazione che per le materie plastiche l’onere di segnalazione alla ASL ha inizio con la fabbricazione e la trasformazione dei polimeri
- Trasformazione di materie prime, concernente la produzione dei MOCA a partire dai materiali idonei al contatto con gli alimenti, ivi inclusi a titolo esemplificativo la produzione di TetraPack® e di poliaccoppiati, la ‘formatura’ di vaschette in alluminio da originari fogli sottili e laminati, lo stampaggio a iniezione di bottiglie in PET o di altre materie plastiche, nonché la stampa di pellicole, carte, o cartoni
- Assemblaggio dei MOCA, ivi compresa la produzione di oggetti destinati al contatto con i cibi, a partire dalle idonee materie prime (es. macchinari, attrezzature od elettrodomestici)
- Deposito all’ingrosso, con esclusivo riferimento all’attività di stoccaggio e di vendita all’ingrosso dei MOCA
- Distribuzione all’ingrosso anche tramite e-commerce dei MOCA e delle materie prime destinate alla loro produzione, da destinare ad altri operatori o ad aziende del comparto alimentare
La norma all’art. 6 D. Lgs. 29/17 fa eccezione esplicita per gli stabilimenti ove si svolga in via esclusiva l’attività di distribuzione al consumatore finale, pertanto ad essi non è esteso l’ivi contemplato onere di comunicazione alla competente ASL.
Viceversa i produttori o i distributori all’ingrosso dei MOCA, laddove già operanti, devono ottemperarvi per le suelencate attività entro il termine ivi indicato – centoventi giorni dall’entrata in vigore del Decreto, vale a dire non oltre il 31 luglio 2017 u.s. – pena l’eventuale sanzione amministrativa da € 1.500.
Si intende che il produttore o distributore all’ingrosso, qualora la propria attività risulti essere già assoggettata alla registrazione od al riconoscimento ai sensi dei Regolamenti CE n. 852 e n. 853/2004 (c.d. Pacchetto Igiene), potrà limitarsi a riportare la predetta comunicazione di stabilimento nella rispettiva SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
In conclusione, la regolamentazione e le misure sanzionatorie previste dal medesimo D. Lgs. 29/17 riguardano le sole fattispecie di produzione, assemblaggio e distribuzione all’ingrosso sopra descritte.
Pertanto, gli obblighi e le sanzioni in oggetto non si applicano ai titolari delle attività di commercio al dettaglio, né alla vendita o tantomeno alla somministrazione di cibi e bevande, bensì ai soli operatori economici sopra individuati.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle sedi Confesercenti.