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Il costo del pane e la trasparenza del mercato

 

Periodicamente Coldiretti si produce in analisi comparate ardite

Stavolta tocca al pane e arriva a sostenere che “dal grano al pane il prezzo aumenta di quasi 15 volte per effetto delle speculazioni e delle importazioni selvagge di prodotto dall’estero con pagnotte e panini spacciati come italiani all’insaputa dei consumatori”.

Il raffronto “statistico” mette a confronto due prodotti completamente diversi, oltre a contenere una contraddizione in termini. Paragonare il prezzo del pane con quello del grano è come quello, sempre riprodotto dalla stessa Associazione, del prezzo del prosciutto con quello del maiale. Materia prima contro beni lavorati e trasformati.

E’ un raffronto fuori luogo perché mette sullo stesso piano di comparazione due prodotti completamente diversi, così come diversi sono i prezzi di produzione degli stessi. In più la maggiore affluenza di grano sul mercato dovrebbe abbattere i prezzi e non aumentarli.

A tavola gli italiani non portano il grano, portano il pane. Per trasformare il grano in pane ci sono tanti passaggi intermedi, che coinvolgono il trasporto, lo stoccaggio, la molitura, il confezionamento, la distribuzione alle pmi di panificazione artigiana, la preparazione, lavorazione e produzione di pane, la vendita. Tutti passaggi onerosi, che coinvolgono altri addetti e anelli della filiera, con altri costi di gestione.

Il costo del pane in Italia è nella fascia media europea, come certificato recentemente da Eurostat, nonostante i costi di energia tra i più alti d’Europa, la forte incidenza della fiscalità generale e locale, i notevoli costi di gestione e delle procedure di sicurezza igienico-sanitarie,  tra i regimi più severi del vecchio continente, la pesantezza burocratica che grava sulle aziende: al netto di questi oneri, la panificazione italiana è tra le più efficienti e competitive dell’Unione Europea, per qualità e per prezzo.

Eurostat ha analizzato il costo del pane in tutti i 27 Paesi membri dell’Unione europea nel 2019. I forni più cari sono quelli della Danimarca: fatto 100 l’indice del livello dei prezzi della media Ue, un cittadino danese paga il pane più caro, a 151 punti. Circa il triplo rispetto ai cittadini rumeni, il cui prezzo si attesta a un indice pari a 53 punti. Il podio è completato dall’Austria (con 133 punti) e dal Lussemburgo, insieme alla Finlandia (125 punti). In questa classifica, come si può vedere dal grafico di Eurostat, l’Italia si pone in posizione intermedia. Se avesse i costi di gestione di base (luce acqua gas…) nella media europea, il costo del pane in Italia sarebbe di gran lunga ancora più basso

Occorrerebbe invece fare un po’ di chiarezza sulle produzioni agroalimentari e sulla vendita diretta, anche in rapporto allo speciale regime agevolativo goduto dalle imprese agricole.

Come è noto, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, fuori dal campo di applicazione delle norme sul commercio al dettaglio, di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assicurando comunque il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, non è – fra l’altro – richiesta la comunicazione di inizio attività, necessaria per il commercio dei prodotti dell’azienda agricola su aree pubbliche o in sede fissa in appositi locali.

La particolare disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.

Infine, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito, come nel caso degli esercizi commerciali “di vicinato” che vendono prodotti alimentari, nonché degli esercizi di panificazione, il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

La mancata applicazione delle norme in materia di commercio al dettaglio evita agli imprenditori agricoli di dover attestare il possesso dei requisiti professionali (normalmente obbligatori per il commercio dei prodotti alimentari), oltre ad escludere l’applicazione di ogni limite di programmazione riguardante le medie e grandi strutture di vendita. L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta inoltre cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Come si comprenderà, l’imprenditore agricolo ottiene grandi vantaggi dal mancato assoggettamento della vendita diretta dei propri prodotti sul fondo alle regole previste per il commercio ordinario; ciò da un punto di vista amministrativo (nessuna comunicazione di avvio), degli investimenti (nessun costo inerente l’istruttoria di una qualsiasi pratica burocratica, la formazione ai fini dei requisiti professionali, l’esigenza di modificare la destinazione d’uso degli immobili dedicati alla vendita, l’allestimento della struttura secondo quanto richiesto dai regolamenti d’igiene), fiscale (regime “ad hoc”, legato al reddito agrario stimato catastalmente e non al reddito d’impresa, calcolato secondo le regole ordinarie “ricavi-costi”), oltre ai vantaggi che vengono dalla spinta pubblicitaria implicita nei confronti del consumatore, invogliato agli acquisti prezzo l’azienda agricola nel convincimento di comprare prodotti “a chilometro zero”, tendenzialmente genuini perché non legati ad un processo produttivo industriale. Questo è vero anche nel caso del pane.

Negli ultimi anni, la vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari ha incontrato un notevole interesse nel pubblico dei consumatori che trovano nella vendita presso i fondi una motivata soddisfazione in relazione all’origine presunta dei prodotti esitati.  Va però considerato che il consumatore non può non essere reso edotto della provenienza dei prodotti del fondo entro il quale sono commercializzati, altrimenti potendosi realizzare una pubblicità ingannevole.

 Infatti, ai sensi dell’art. 21 del Codice del consumo (D. Lgs. n. 205/2006), si configura una pratica commerciale scorretta quando vengono fornite informazioni non rispondenti al vero o quando, seppur le informazioni siano di fatto corrette, la pratica commerciale, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Sarebbe perciò il caso di chiarire l’origine dei prodotti lavorati o trasformati dall’agricoltore e che i prodotti che l’agricoltore acquisti presso terzi debbano quanto meno essere collocati in aree o su scaffali separati dai prodotti del proprio fondo, ovvero identificati mediante cartelli o altri mezzi atti ad individuarne la diversa provenienza. Sul pane dovrebbe essere indicato che è stato prodotto con il grano del fondo

In questo modo il consumatore dovrebbe poter avere la possibilità di visitare l’azienda e rendersi conto di persona di cosa si sta producendo in quel momento.

Per una maggiore tutela del consumatore e trasparenza del mercato è opportuna una separazione tra gli alimenti di produzione aziendale da quelli “esterni”. In questo modo il consumatore ha la possibilità di scelta e magari alcuni prodotti può acquistarli dove ritiene più conveniente. In questo caso gli agricoltori potrebbero vantare  un livello di prezzo più conveniente: perché non lo fanno?