Anche quest’anno si replica il fermo pesca che sarà regolamentato dal DM 20 luglio 2018 pubblicato su GU. n. 201 del 30 agosto us
L’interruzione temporanea dell’attività di pesca riguarda le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi:
reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
In relazione alla sospensione obbligatoria dell’attività di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea è prevista l’attivazione della misura sociale straordinaria di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 205/2017, le cui modalità attuative saranno determinate con successivo decreto.
Con successivo decreto ministeriale saranno determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria.
➢ Periodi di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca e navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi
Periodi
da Trieste a Ancona – 42 giorni consecutivi – dal 30 luglio al 9 settembre 2018
da San Benedetto del Tronto a Termoli – 42 giorni consecutivi – dal 13 agosto al 23 settembre 2018
da Manfredonia a Bari – 42 giorni consecutivi – dal 27 agosto al 7 ottobre 2018
da Brindisi a Roma – 30 giorni consecutivi – dal 10 settembre al 9 ottobre 2018
da Civitavecchia a Imperia – 30 giorni consecutivi – dal 1° ottobre al 30 ottobre 2018
nei compartimenti marittimi della Regione Sardegna e della Regione Sicilia – almeno 30 giorni consecutivi la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.
Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti nella presente tabella, per i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti
Entro il giorno di inizio del fermo, devono essere depositati presso l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione, a cura dell’armatore, i documenti di bordo dell’unità soggetta all’interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile
Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l’unità può essere trasferita in un altro porto per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell’Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest’ultima. L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
➢ disciplina della pesca dei gamberi di profondità
Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo – Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo – Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo – Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 m di profondità, possono effettuare l’interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all’Autorità marittima del luogo di iscrizione dell’unità stessa entro due giorni precedenti il periodo di interruzione.
Per le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti compartimenti non sono obbligatorie le attrezzature frigorifere di congelamento, né le abilitazioni a categoria di pesca pari o superiore alla ravvicinata in quanto la pesca dei gamberi è da sempre svolta in battute giornaliere .
Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tali catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull’intero pescato sbarcato.
➢ Misure tecniche
Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante (comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia) nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività, con l’obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.
Il divieto di cui sopra non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima.
Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui sopra, attuano l’interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l’armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
➢ Misure tecniche successive all’interruzione temporanea
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del decreto in esame, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall’art. 18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, l’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia nell’areale compreso tra Trieste e Bari, è così disciplinato:
▪ divieto nel giorno di venerdì;
▪ a scelta dell’armatore:
- a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all’Autorità marittima dei porti di base logistica;
ovvero
- b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 60 ore, distribuite in 4 giornate su base settimanale previa comunicazione all’Autorità marittima dei porti di base logistica.
Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
▪ periodi di attuazione delle misure tecniche successive all’interruzione temporanea
Navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi
Periodi
da Trieste a Ancona
dal 10 settembre al 18 novembre 2018
da San Benedetto del Tronto a Termoli
dal 24 settembre al 2 dicembre 2018
da Manfredonia a Bari
dall’8 ottobre al 16 dicembre 2018
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del decreto in esame, nonché dalla normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato stabilita in particolare dall’art.18 del decreto legislativo n. 66/2003 e dal vigente CCNL, decorsi i periodi indicati nella tabella, l’esercizio dell’attività di pesca con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è così disciplinato:
▪ a scelta dell’armatore:
- a) divieto in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9,00, all’Autorità marittima dei porti di base logistica;
ovvero
- b) effettuato per un ammontare totale non superiore a 72 ore, distribuite in 5 giornate su base settimanale previa comunicazione all’Autorità marittima dei porti di base logistica.
Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
▪ Dalla data del 30 luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell’Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con il sistema strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d’acqua inferiore a 60 metri.
▪ Dalla data del 30 luglio 2018 e fino al 31 ottobre 2018, in deroga al divieto di cui al precedente paragrafo, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa e le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.
➢ Modalità di esecuzione
Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l’attività di pesca e le operazioni di sbarco, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.
Fermo restando quanto sopra previsto, le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l’interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all’ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l’interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell’Autorità marittima per il transito nell’areale in fermo.
In deroga a quanto sopra disposto, è fatta salva la facoltà dei pescherecci che operano, di consuetudine, nel canale di Sicilia di effettuare, presso il porto di Lampedusa, lo sbarco tecnico per successivo trasferimento del prodotto pescato.
Le unità abilitate all’esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell’attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima. A tal fine l’armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all’Autorità marittima dei porti di base logistica.