Anche per il 2017 si rinnova il periodo di fermo pesca che ripropone uno schema d’intervento vecchio e fuori da una logica di filiera, con il risultato di accentuare la separazione degli attori del settore e indebolire complessivamente il comparto. Ma tant’è.
L’arresto temporaneo, dunque, si applica alle unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema strascico – comprendente i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
In relazione alla sospensione obbligatoria dell’attività di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea di cui al Decreto in commento, è prevista l’attivazione della misura sociale straordinaria di cui all’art. 1, comma 346, della Legge n° 32/2016.
Periodi di Fermo
Navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi
|
Periodi
|
da Trieste a Ancona
|
42 giorni consecutivi
|
da San Benedetto del Tronto a Termoli
|
42 giorni consecutivi
|
da Manfredonia a Bari |
42 giorni consecutivi
|
da Manfredonia a Bari |
30 giorni consecutivi + Ulteriori 10 giorni lavorativi anche non consecutivi da effettuarsi a scelta dell’armatore, previa comunicazione scritta all’Ufficio marittimo di iscrizione, entro e non oltre il 31 ottobre 2017
|
da Brindisi a Civitavecchia
|
30 giorni consecutivi
|
da Livorno a Imperia
|
30 giorni consecutivi
|
nei compartimenti marittimi
|
almeno 30 giorni consecutivi
|
Le regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti nella presente tabella, per i pescherecci autorizzati all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti |
Entro il giorno di inizio del fermo, devono essere depositati presso l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione, a cura dell’Armatore, i documenti di bordo dell’unità soggetta all’interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile.
Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l’unità può essere trasferita in un altro porto per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca ovvero apposizione dei sigilli agli attrezzi da pesca, ad opera dell’Autorità marittima e preventiva autorizzazione di quest’ultima. L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.
Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità (Gambero rosa mediterraneo – Parapenaeus longirostris; Gambero rosso mediterraneo – Aristaemorpha foliacea; Gambero viola mediterraneo – Aristeus antennatus), che deve essere effettuata da unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata o superiore muniti di attrezzature frigorifere e/o di congelamento del pescato nonché di specifico sistema a strascico idoneo al raggiungimento di profondità superiori ai 300 m. di profondità, possono effettuare l’interruzione delle attività di pesca di cui al precedente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all’Autorità marittima del luogo di iscrizione dell’unità stessa entro due giorni precedenti il periodo di interruzione.
Sono esentate dagli obblighi di cui al precedente paragrafo le unità che effettuano la pesca del gambero di profondità in Liguria, iscritte nei Compartimenti di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, ovvero che fanno base logistico-operativa nei porti di giurisdizione di detti compartimenti.
Durante il periodo di pesca del gambero di profondità, sono ammesse catture accessorie di specie diverse. Tale catture potranno essere commercializzate solo se effettuate con strumenti autorizzati e regolari, nei tempi e luoghi consentiti. In ogni caso, il gambero di profondità dovrà costituire la quota prevalente, in termini di peso, sull’intero pescato sbarcato.
Fermo restando quantoprevisto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività, con l’obbligo di effettuare la giornata di recupero entro e non oltre i successivi quindici giorni lavorativi.
Il divieto di cui sopra non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico ovvero apposizione dei sigilli da parte dell’Autorità marittima.
Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.
Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui sopra, attuano l’interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l’armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.
Per la normativa Leggi il D.M. 26 luglio 2017