Pubblicato il Decreto Interministeriale
E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale 6 agosto 2020 recante alcune disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta delle carni suine trasformate, emanato in attuazione dell’art. 4 commi 3 e 3-bis della Legge n. 4/2011 e ss. integrazioni (Etichettatura e qualità dei prodotti alimentari).
La nuova disposizione risiede nella necessità di fornire ai consumatori un quadro informativo il più possibile esauriente sul nesso tra la qualità dell’alimento ‘carne suina’ e la sua origine
In particolare, a norma degli artt. 3 e 4 del citato DM, detta indicazione del luogo di provenienza in etichettatura alle carni di ungulati domestici della specie suina macinate, nonché alle preparazioni di carni suine o prodotti a base di carne suina, dovrà includere nello specifico il “Paese di nascita .. (segue il nome)”, il “Paese di allevamento .. (segue il nome)” ed il “Paese di macellazione .. (segue il nome)” degli animali in questione. Quando l’indicazione dell’origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese potrà essere sostituito alternativamente, a seconda dei casi, anche dalle espressioni “UE”, “extra Ue” o “UE o extra UE”.
In questo senso si evidenzia:
– qualora la carne da commercializzare appartenga a suini nati, allevati e macellati nel medesimo Paese, l’indicazione obbligatoria della sua provenienza potrà correttamente apparire in etichetta anche nella forma semplificata di “Origine.. (segue il nome dello Stato). Pertanto la dicitura “100% italiano“ sarà utilizzabile nei soli casi in cui la carne provenga da suini nati, allevati, macellati e trasformati nel nostro Paese;
– se la carne in questione derivi invece da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea, l’indicazione prevista dal DM potrà apparire in etichetta anche nella forma generica: “Origine: UE”. Ne deriva che nel caso contrario, allorquando la carne provenga da suini nati, allevati e macellati in uno o più non appartenenti all’Unione, potrà essere utilizzata anche la forma: “Origine: extra UE”.
Per quanto attiene alle modalità di etichettatura in relazione all’origine della carne suina, in base ai citati artt. 3 e 4 del DM, si intende che l’indicazione del luogo di provenienza sarà apposta nel campo visivo principale verrà stampata in modo tale da risultare “facilmente visibile e chiaramente leggibile”, senza essere in alcun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire.
Per quanto attiene infine alle disposizioni transitorie, si intende che le carni suine immesse sul mercato od etichettate in data antecedente al 16 novembre 2020 p.v. senza soddisfare i sopra descritti requisiti di indicazione dell’origine, potranno essere commercializzate sino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione già previsto in etichetta.