Il Ministero della Salute, con nota Prot. 0026585 del 21/11/2016 della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, ha risposto per gli aspetti di propria competenza ad alcune richieste di chiarimento formulate dalle nostre Federazioni Nazionali di Settore Fiesa ed Assomacellai, sul tema delle criticità incontrate dagli operatori del comparto ‘Carni Equine’.
La nota a firma del Direttore Generale Dr. Silvio Borrello, fa riscontro all’ordine del giorno approvato dall’Assemblea degli operatori del settore equino di Lombriasco (To) del 25 settembre u.s.
L’Assemblea degli operatori della filiera di Lombriasco giudicò insufficiente l’azione del Governo in materia di sostegno al settore evidenziando che il Tavolo Tecnico insediato al MiPAF alla presenza del Sottosegretario On. Castiglione il 18 novembre 2015, non si era più riunito. L’ordine del giorno degli operatori – inviato a tutte le Istituzioni competenti – denunciò che “In materia di tracciabilità è unanimemente riconosciuto che l’Anagrafe non è completata e permangono tuttora delle difficoltà affinché possa essere pienamente operativa; sicché non rappresenta un elemento di certezza e garanzia per la sicurezza dei prodotti, degli alimenti, per la sanità animale, a tutela dei consumatori e della filiera produttiva. In questo quadro l’Assemblea chiede ai Ministeri competenti di fare chiarezza e superare il doppio regime di tracciabilità alla BDE e alla BDN, con il loro carico di incomunicabilità, di incertezza, di oneri amministrativi ed economici e a lavorare per un’unica BDN degli equidi DPA con la piena valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei medici veterinari pubblici, unici garanti della sicurezza della sanità animale.”
Nella missiva di risposta, il Ministero della Salute ha ribadito anzitutto il proprio interesse per il riordino della materia della tracciabilità degli equidi, avendo sollecitato a più riprese i competenti Uffici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAF) a svolgere gli incontri per l’auspicato perfezionamento dell’Anagrafe elettronica.
In particolare il Dr. Borrello conferma l’attenzione sempre prestata alle tematiche della tracciabilità e della rintracciabilità tanto da affermare che il sistema delle anagrafi zootecniche rappresentano un punto d’eccellenza per il nostro Paese, salvo poi precisare che per gli equidi il legislatore ha ritenuto prioritari gli aspetti sportivi e delle scommesse collocando l’apposita Anagrafe in un diverso contesto amministrativo. Riconosciuta, dunque, la particolarità di questo regime amministrativo, diverso che per le altre specie animali, il Ministero della Salute ricorda di aver cercato “di porre rimedio ad alcune criticità con l’emanazione di un’apposita ordinanza ministeriale riguardante l’anagrafe sanitaria degli equidi”, fino alla proroga dell’11 marzo 2016. Il Dr. Borrello aggiunge che ci sarebbe la ”necessità di un adeguamento normativo che faciliti sia gli adempimenti burocratici che il ritorno di informazioni utili ai fini di epidemiosorveglianza”.
Il Ministero della Salute sul punto conclude che la Direzione Generale competente “ha sollecitato la convocazione da parte dei competenti Uffici del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per riprendere il percorso normativo riguardante l’Anagrafe degli equidi manifestando la disponibilità di farsi carico di tutto il sistema informatico sia di contribuire al funzionamento dell’attuale sistema per gli aspetti di competenza”.
Dalla nota si evidenzia la disponibilità del Ministero della Salute a procedere nel senso di realizzare un’unica Banca Dati senza ulteriori oneri – burocratici ed economici – per gli operatori. Emerge anche la responsabilità del MiPAF (che appena un anno fa su questi temi si era impegnato insediando un Tavolo tecnico lasciato poi a mezz’aria) che sui temi sollevati non risponde, assumendosi le gravissimi responsabilità derivanti da un cattivo funzionamento di più banche dati con difficoltà di coordinamento e dunque facilmente vulnerabili a discapito sia della salute animale e che della tutela della sicurezza alimentare dei consumatori per i prodotti di carne equina.
Contestualmente la stessa Direzione Generale, per quanto concerne le difficoltà evidenziate dalle Federazioni interpellanti in relazione al Piano per l’Anemia Infettiva Equina di cui al Decreto del Ministero della Salute 2 febbraio 2016, pubblicato come è noto in GU n. 96 del 26-4-16 e commentato dallo scrivente Ufficio in data 28 aprile 2016, ha rinviato a quanto già espresso al riguardo con l’apposita Nota DGSAF Prot. 19423 dell’11 agosto u.s.
Da tale nota ministeriale può evincersi nel dettaglio quanto di seguito illustrato:
- La ratio del DM 2 febbraio 2016, adottato in un contesto epidemiologico caratterizzato da frequenti segnalazioni di casi di Anemia Infettiva a livello nazionale, consiste nel rendere praticabile un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria dell’infezione con criteri uniformi per tutte le categorie di equidi e per tutte le tipologie di aziende detentrici sul territorio nazionale, nonché stabilizzare su base sistematica l’applicazione delle misure straordinarie introdotte con le ordinanze ministeriali emanate dal 2006 al 2010 (l’ultima ha cessato la sua efficacia il 19 settembre 2012). Il DM risponde altresì a quanto previsto dal Decreto MIPAAF 29 Dicembre 2009 (Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE) con riguardo a finalità specifiche come ad es. la tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico ai fini della costituzione e funzionalità della rete di epidemiosorveglianza.
- L’allegato 1 del DM stesso (Criteri per la sorveglianza ed il controllo dell’Anemia Infettiva) è uno strumento flessibile per il controllo della malattia in esame, poiché prevede che l’intensità della sorveglianza sia proporzionale al livello di rischio di diffusione dell’infezione a livello territoriale.
NB: i criteri adottati dal Ministero nella definizione del rischio si basano sulla prevalenza delle aziende positive – osservata nel biennio 2011-2012 – e sui livelli di attività di controllo raggiunti nel periodo 2010-2012 (periodo di vigenza dell’ordinanza 6 agosto 2010) secondo i parametri definiti nello stesso Allegato I. Nello specifico, il criterio effettivamente considerato è la prevalenza dei focolai osservata nell’ultimo biennio di applicazione dell’Ordinanza 6 agosto 2010. Fermo restando quanto previsto all’art. 5 comma 3 del DM (possibilità di modificare il Piano AIE in funzione dell’evoluzione epidemiologica), la rivalutazione del pericolo sarà operata annualmente per le Regioni a rischio elevato, triennalmente per quelle a basso rischio, utilizzando i dati confluiti al CRAIE (Centro di Referenza) e salva successiva rivalutazione in base ad oggettivi riscontri;
- Per quanto attiene ai controlli da eseguire nelle Regioni ritenute a basso rischio, nell’ambito delle attività di vigilanza previste negli impianti adibiti al concentramento di animali” (fiere, aste/mercati, ippodromi o maneggi) o nel caso di spostamento di equidi verso nuovi pascoli e/o alpeggi, le Autorità sanitarie preposte accerteranno che tutti gli animali movimentati di età superiore ad un anno dispongano almeno di un valido controllo effettuato nell’ultimo triennio secondo la previgente tempistica. NB: per i soggetti provenienti da aree territoriali con qualifica sanitaria inferiore (Aree a rischio elevato) dovrà essere comprovata l’esecuzione di un test entro i dodici mesi antecedenti la movimentazione;
- I controlli al macello, già eseguiti in via sperimentale nella Regione Lazio, si sono rivelati uno strumento di verifica in grado di aumentare la sensibilità della sorveglianza: alla luce dell’esperienza acquisita, si prevede una rivalutazione dei dati raccolti sulla base delle analisi effettuate al macello dopo un anno dalla data di applicazione in vista di una opportuna verifica di efficacia della misura, secondo le nuove procedure introdotte dal DM 2 febbraio 2016. Poiché tale sorveglianza mira ad individuare possibili focolai nelle aziende di origine, i prelievi devono essere effettuati su animali nati, allevati e macellati in Italia, ancorché di età inferiore a un anno e mai sottoposti a controllo in precedenza. Pertanto, l’eventuale ‘positività’ allo stabilimento di macellazione (mattatoio) darà origine al sospetto nell’azienda di provenienza, che andrà notificata su SIMAN sino a completamento dei controlli (successive positività in azienda determineranno il focolaio, mentre l’eventuale esito favorevole al controllo estinguerà il sospetto);
- Per quanto concerne l’onerosità dei controlli, le attività di sorveglianza da effettuarsi a seguito di focolaio (ad es. quelle previste in Aree di Sorveglianza Attiva – A.S.A. e nei Cluster) sono annoverate tra quelle contemplate nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria per impedire la diffusione delle malattie infettive. Pertanto dovranno svolgersi a titolo gratuito. A tal riguardo, si precisa che ai fini dell’estinzione dell’A.S.A. occorrerà non solo la chiusura del focolaio sul sistema SIMAN, ma anche l’esito finale favorevole dei controlli su tutti gli equidi delle aziende presenti all’interno del buffer.
NB: la responsabilità di tali attività è del Servizio veterinario competente per territorio, che ai fini dell’estinzione comunicherà via mail al CRAIE ([email protected]) la conclusione delle attività per la cancellazione dei buffer dal Web-GIS. Anche il controllo da eseguire in sede di macellazione si reputa quale attività straordinaria, dunque ai sensi del citato articolo 5 comma 4 DM in esame l’onere di verifica diagnostica sarà ancora dei proprietari e detentori, salvo l’impegno del predetto Centro di Referenza a fornire i reagenti per il relativo test di screening;
- Infine si segnala che tramite il portale internet del medesimo CRAIE (Centro di Referenza per Anemia Infettiva degli Equidi) è possibile accedere dall’home page al vigente Sistema Informativo, funzionale alla gestione delle descritte attività (http://195.45.99.77/craie/). Pertanto i responsabili della gestione operativa del Piano dei Servizi in esame, qualora necessario, sono invitati a richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.
In conclusione il DM salute 2 febbraio 2016, condiviso nel corso dell’iter di predisposizione anche mediante il coinvolgimento di tutti gli stakeholders della filiera equina, prevede la possibilità di rivalutare le modalità di controllo al macello secondo le nuove procedure sopra illustrate, trascorso un anno dall’adozione in funzione degli elementi raccolti e sulla base delle analisi effettuate in vista di un’opportuna verifica di efficacia della misura.
Ad avviso della Direzione tale tipologia di controllo, individuata di concerto con il CRAIE, coordina le finalità di tutela del patrimonio zootecnico di cui all’art. 1 DM 29 dicembre 2009 (Organizzazione dell’Anagrafe degli Equidi) rispetto all’esigenza del benessere animale, ritenuto che tutti gli equidi da macello (non destinati alla riproduzione) non sono assoggettati ai controlli sierologici per AIE in vita.