La Legge di conversione del decreto Milleproroghe ha accolto le richieste della Federazione in materia di registro cereali e farine, alleggerimento obblighi e sanzioni articolo 18 di modifiche alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole e proroga di relativi termini.
La legge n. 178/2020, all’art. 1, comma 139, prevede che, allo scopo di consentire il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 39 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, chiunque detenga, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali, è tenuto a registrare, in un apposito registro telematico istituito nell’ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico, se la quantità del singolo prodotto supera le 5 tonnellate annue. Su questa norma la Fiesa Confesercenti è più volte intervenuta, chiedendone l’abrogazione, o quanto meno la modifica, considerata l’inutilità della stessa, in relazione al fatto che i dati richiesti sono già a disposizione dell’amministrazione, e che la registrazione delle predette informazioni va considerata un aggravio burocratico eccessivo per le imprese. Ora la legge di conversione del “decreto Milleproroghe” ha modificato la norma, riferendola espressamente a: aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che detengano, a qualsiasi titolo, cereali e farine di cereali se la quantità del singolo prodotto è superiore a 30 tonnellate.
Per le imprese di prima trasformazione, inoltre, l’obbligo si applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati. Inoltre, le operazioni di carico e scarico devono essere registrate non più entro sette giorni lavorativi dall’effettuazione delle operazioni stesse, ma entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni stesse. Le modalità di applicazione saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 30 aprile 2022. Infine, l’applicazione delle sanzioni è prevista a decorrere dal 1° gennaio 2024, con una notevole riduzione degli importi previsti: ai soggetti che, essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal comma 139 si applicherà infatti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 4.000 (non più da 5.000 a 20.000). A chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro si applicherà la sanzione da euro 500 a euro 2.000 (anziché da 1.000 a 5.000). Infine, non è più prevista l’applicazione della sanzione che disponeva, nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di cereali o farine di cereali non registrati superiori a 50 tonnellate, la chiusura dello stabilimento da sette a trenta giorni.
“Si tratta di un buon risultato dice, Davide Trombini, Presidente Fiesa Assopanificatori Confesercenti- considerato che si partiva da pesanti sanzioni e da tempi ristretti di comunicazioni oltre che da quantitativi modesti. Si ridisegna una previsione che resta incomprensibile visto che, da una parte, sono noti e rilevati i quantitativi complessivi importati (e relativa origine) e, dall’altra, è obbligatoriamente dichiarata l’origine del grano nei prodotti immessi al consumo, non si comprende quale valore aggiunto possa apportare questo ennesimo tracciamento interno della filiera che, peraltro, si pone in aperta controtendenza rispetto agli obiettivi di massima semplificazione che – mai come in questo periodo – dovrebbero ispirare l’azione di Governo. Tuttavia il lavoro fatto è un buon risultato che bisognerà affinare in sede ministeriale”