Uno degli aspetti in cui le Forze dell’Ordine dovrebbero essere impegnate maggiormente, soprattutto in alcune zone italiane, è quello di salvaguardare il consumatore da vendite che non rispettino minimamente i parametri stabiliti dalla normativa vigente. Da parte sua il consumatore non deve farsi attirare dal prezzo lusinghiero perché un prezzo basso, la maggior parte delle volte, nasconde reati anche molto gravi: lavoro nero, assenza di licenze e autorizzazioni, non rispetto delle elementari norme igieniche, materie prime scadenti, vendita sotto banco, ecc., giusto per citarne alcune.
Consumatori, non fidatevi di chi vi vende il pane direttamente dai furgoni sul ciglio della strada. La vostra salute non ha prezzo, ma soprattutto vale più di 1.5 – 1.8 euro/chilo.
La Fiesa Assopanificatori Abruzzo e Molise è impegnata da molti anni a combattere questo fenomeno e chiede a gran voce il rispetto delle Leggi sollecitando i preposti Enti ad intervenire.
A questo proposito ringrazio il Direttore della Fiesa Regionale Abruzzo e Molise – Dott. Angelo Pellegrino per avermi concesso questa intervista e per aver, ancora una volta, denunciato il fenomeno.
Il fenomeno dell’abusivismo nel pane è un piaga commerciale ancora prima che economica e la Fiesa Assopanificatori è in prima linea da sempre per combattere questo fenomeno. Cosa ci dice in proposito?
Di pane se ne consuma sempre meno. Sta diventando un problema culturale dovuto soprattutto ad una informazione carente o sbagliata. Come se non bastasse, alcuni soggetti si permettono il lusso di vendere pane al di là delle semplici regole amministrative e sanitarie, contravvenendo ad ogni rispetto dei propri colleghi e di quanto stabilito dalle Leggi in vigore. Gli ultimi casi notati riguardano le vendite abusive su spazi ed aree pubbliche. Per questo la Fiesa Abruzzo e Molise ha chiesto ai Sindaci di alcuni Comuni del Centro Italia, alle ASL competenti ed ai Carabinieri NAS di verificare la sussistenza di questo fenomeno. Non ci sono assolutamente dubbi in proposito ma quando si tratta di vendite su aree e spazi pubblici è necessario verificare se il regime autorizzativo è stato rispettato.
Per non lasciare dubbi in proposito: il pane si può vendere in aree pubbliche?
Le rispondo subito che il pane si può vendere in forma ambulante.
A dire il vero, l’art. 26 della Legge 4 luglio 1967, n. 580 stabiliva che “È vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti, purché vi siano le garanzie di cui agli articoli precedenti”. Il divieto era stato riconfermato dal comma 5 dell’Articolo 10 del D. M. 26 giugno 1995 che così recitava: “Sono fatte salve le disposizioni previste in materia di alimenti e bevande da Leggi speciali e da regolamenti, ivi comprese quelle di cui al secondo comma dell’Articolo 26 della Legge 4 luglio 1967, n. 580″.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 114/98 è stato abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienicosanitari (Articolo 30, comma 5). È certo anche che la vendita che deve essere sempre effettuata a peso. Voglio precisare inoltre che il pane può essere venduto su spazi e aree pubbliche, ma solo se le stesse sono state ben identificate dai Comuni, così come prevedono le Leggi regionali ed i regolamenti comunali in materia. Infatti, le modalità e gli obblighi per l’esercizio delle attività in forma ambulante sono chiare e conosciute e comportano l’autorizzazione del Comune, anche con assegnazione di apposito posteggio. Inoltre, va precisato che il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all’esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento, come previsto dall’Articolo 26 della Legge 4 luglio 1967, N. 580. La vendita in forma ambulante può avvenire nel rispetto delle norme del commercio su spazi ed aree pubbliche e, quindi, con il possesso dell’Autorizzazione Amministrativa (SCIA). Da non sottovalutare il fatto che per l’utilizzo del mezzo che trasporta il pane deve essere presentata SCIA al Comune, così da permettere la registrazione da parte della ASL competente per territorio.
Rientriamo quindi nel discorso dei piani di autocontrollo aziendali previsti dalla Legge.
Certo. Soprattutto questo aspetto è discriminante, perché è fatto obbligo al venditore di dotarsi del Piano di Autocontrollo secondo quanto previsto dal D.Lgs. 193/97 (HACCP). E poi non dimentichiamo che la mancata presentazione della notifica per l’inizio di una nuova attività di preparazione o somministrazione o deposito o vendita o trasporto di Alimenti (SCIA) comporta la violazione dell’Articolo 6, Punto 2, comma 2 del Regolamento CE 852/2004. In termini di obblighi vi è anche molta attenzione sul fatto che la conduzione di attività in assenza del Documento di Autocontrollo comporta la violazione dell’Articolo 5 del Regolamento CE 852/2004.
Secondo lei con maggiori controlli da parte degli Enti preposti si ridurrebbe il fenomeno?
Noi pensiamo di sì, o quantomeno si potrebbe parlare di contrasto all’abusivismo da parte degli Organi di Controllo. Oggi, la conduzione dell’attività in assenza dei requisiti previsti dall’Allegato II del Regolamento CE 852/2004 comporta una sanzione così come il mancato rispetto delle formali prescrizioni, impartite dall’Autorità di Controllo a seguito di accertamento di inadeguatezze del Documento di Autocontrollo o delle condizioni strutturali, igieniche od operative, comporta la violazione dell’Articolo 6. Comma 7 del D.Lgs. 193/07. Al di là delle sanzioni amministrative previste dall’attuale legislazione il problema riguarda la tutela e la salvaguardia del consumatore da vendite che non rispettano minimamente i parametri stabiliti dalla normativa vigente. Credo che la Fiesa Assopanificatori Abruzzo e Molise chieda a gran voce il rispetto del Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in materia di ingredienti, allergeni e valori nutrizionali, in quanto si tratta di un aspetto che non può essere violato.
Resta il fatto però che l’abusivismo è da anni una piaga economica e non è stato ancora debellato nonostante ci siano Leggi in proposito e quindi perché è ancora così presente sul territorio? Cosa non funziona?
Innanzitutto va ribadito che chi svolge un’attività abusiva di certo non ha i requisiti minimi di professionalità. Anzi, non è in grado di eseguire un lavoro a regola d’arte e mette a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini, non paga le tasse, non versa contributi, non rispetta i contratti di lavoro né le Leggi sull’ambiente, espone a rischi chi si avvale dei suoi servizi ed esercita una forma di concorrenza sleale nei confronti delle tante imprese che operano nella legalità, mettendo a rischio la loro sopravvivenza. Per questo le Autorità competenti, soprattutto ASL e Comuni, ma anche NAS e Finanza, debbono essere più presenti e presidiare ogni angolo di territorio al fine di scoraggiare l’abusivismo con l’elevazione di sanzioni che, comunque, sono anche stabilite dalle Leggi e dai regolamenti vigenti. Le Forze di Polizia possono anche sequestrare i prodotti ed i mezzi utilizzati.
Cosa mi dice dell’abusivismo del pane venduto direttamente nei furgoni a bordo strada?
Il pane non si può vendere liberamente in luoghi non previsti dai regolamenti comunali sul commercio su spazi ed aree pubbliche. Tantomeno si può vendere parcheggiando liberamente il furgone su strade, piste ciclabili, piste pedonali, spazi per bambini, impianti sportivi, ecc., in quanto sono aree destinate esclusivamente allo scopo per le quali sono state realizzate. Vede, anche in questo ambito la normativa è stringente. Cito, solo ad esempio: Articoli 28e 29 (Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante senza autorizzazione del Comune; Mancanza di autorizzazione amministrativa) del D.Lgs. 114/98; Articolo 20 del Codice della Strada (La vendita avveniva su sede stradale); Articolo 71 (Requisiti per la vendita di prodotti alimentari del D.Lgs. 59/10, del Regolamento CE 852/2004 e art. 6 del D.Lgs. 193/07 (Autorizzazione sanitaria e altro); Regolamento (UE) N. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga la Direttiva 87/250/CEE della Commissione, la Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la Direttiva 1999/10/CE della Commissione, la Direttiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, le Direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il Regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione.
Mi sembra che a quel punto siano violate non solo le norme igienico sanitarie ma soprattutto quelle fiscali.
Di sicuro questi fenomeni si accentuano. Il danno fiscale è notevole in quanto, se si vende abusivamente, c’è una evidente evasione a danno dell’erario. Ma questo fenomeno non garantisce neanche il consumatore che può essere richiamato dai prezzi sicuramente eccessivamente bassi. L’igiene? Credo che non ci sia storia, perché abbiamo notato che in alcuni casi il pane viene venduto sfuso, non confezionato e trasportato con mezzi non adeguati.
Quale iter burocratico si avvia in quel caso per denunciare questo fenomeno presente soprattutto nel Centro Sud Italia?
Il sistema più efficace è la denuncia diretta di chi rileva visivamente il fenomeno dell’abusivismo. In questi casi vanno fatti esposti direttamente al Sindaco del Comune dove la cosa è stata rilevata. Sarà il Sindaco ad interessare le altre Autorità preposte ai controlli. L’esposto può essere proposto anche alle ASL (Servizio IAN), ai Carabinieri NAS, alla Guardia di Finanza. Diciamo che la parte fondamentale dovrebbe essere svolta dalla Polizia Urbana. La cosa importante, per rendere efficiente la segnalazione, è che l’esposto non sia redatto in forma anonima
Cosa fanno le Autorità in questo caso?
Fanno il controllo diretto con la constatazione dell’attività. Significa che al soggetto individuato dovrebbe essere contestata l’attività abusiva con l’accertamento sanitario indotto dall’evidenza dell’abuso.