Vai al contenuto
Home » Notizie » Pagina 32

Notizie

Le misure del DPCM 11 marzo 2020: aperte solo le attività alimentari e quelle specificamente consentite

Il Presidente del Consiglio in ragione dell’emergenza Coronavirus ha decretato, dal 12 marzo, su tutto il territorio nazionale, la sospensione delle  attività  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità  individuate  nell’allegato  1,  sia   nell’ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell’ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette  attività. Con questo atto si dà là possibilità alle attività di commercio al dettaglio elencate in allegato 1 di rimanere aperte, qualunque sia la dimensione e anche se svolte all’interno dei centri commerciali, alla sola condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite. Restano ferme le norme di cautela che impongono la distanza di un metro.

Il nuovo DPCM non fa riferimento ad obblighi di chiusura festivi e prefestivi previsti dai DPCM dell’8 e del 9 marzo, per cui ne risulta che gli obblighi stabiliti nei precedenti decreti, che comportavano la chiusura nelle menzionate giornate per medie e grandi strutture e per icentri commerciali, tranne che per gli esercizi di vendita di alimentari, lasciando dubbi consistenti sulle attività miste alimentari/non alimentari, non valgono più qualora tali attività corrispondano a quelle indicate nell’allegato 1.

Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attività  svolta,  i mercati, salvo le attività dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. L’attività commerciale nei mercati è dunque sempre consentita, anche nei giorni festivi e prefestivi, ma solo per la vendita di prodotti alimentari. Ovviamente rimangono ferme le norme di cautela, relative al rispetto della distanza di un metro.

Restano aperte le edicole, i tabaccai,  i benzinai  e le  farmacie,  le parafarmacie.

Considerato quanto detto a proposito degli esercizi commerciali al dettaglio, si ritiene che in caso di attività promiscue quelle consentite potranno essere svolte a condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite.

Una bar/tabacchi dunque potrà tenere aperto per la parte della rivendita di generi di monopolio, chiudendo la parte somministrazione alimenti e bevande.

Vista la previsione che ammette l’apertura dei servizi finanziari e bancari, si ritiene inoltre che servizi analoghi offerti da tabaccherie ed edicole e in aree di servizio carburanti o altri esercizi (pagamento contravvenzioni, bollette) siano legittimati a rimanere attivi.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); pare chiaro che le attività di ristorazione vietate siano tutte quelle che normalmente vengono svolte in locali aperti al pubblico, per cui si ritiene che il divieto coinvolga pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub), esercizi in cui è normalmente permesso il consumo sul posto (esercizi di vicinato, panifici, ovviamente per la parte inerente il consumo sul posto, mentre la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti da forno è ammessa). Trattasi di un divieto assoluto, che riguarda qualsiasi orario della giornata.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività  di confezionamento che  di  trasporto.

Restano,  altresì,  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di un metro.

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Le attività che prevedano servizi alla persona ammesse sono dunque solo quelle elencate nell’allegato 2.

Restano    garantiti,   nel    rispetto    delle     norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonché  l’attività   del   settore   agricolo,    zootecnico   di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.

Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO 

   Ipermercati 

   Supermercati 

   Discount di alimentari 

   Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari 

   Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

   Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici 

   Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) 

   Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

   Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) 

   Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico 

   Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

   Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione 

   Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici    Farmacie 

   Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica 

   Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati 

   Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l’igiene personale 

   Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

   Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

   Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento 

   Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini 

   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet 

   Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione 

   Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono 

   Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Allegato 2 – SERVIZI PER LA PERSONA 

 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

 Attività delle lavanderie industriali 

 Altre lavanderie, tintorie 

 Servizi di pompe funebri e attività connesse

 

 

Leggi tutto »Le misure del DPCM 11 marzo 2020: aperte solo le attività alimentari e quelle specificamente consentite