Coronavirus: R.E TE. Imprese Italia firma protocollo sicurezza
“Con la firma del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro Coronavirus, R.E TE. Imprese Italia conferma l’impegno per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e… Leggi tutto »Coronavirus: R.E TE. Imprese Italia firma protocollo sicurezza
Le misure del DPCM 11 marzo 2020: aperte solo le attività alimentari e quelle specificamente consentite
Il Presidente del Consiglio in ragione dell’emergenza Coronavirus ha decretato, dal 12 marzo, su tutto il territorio nazionale, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Con questo atto si dà là possibilità alle attività di commercio al dettaglio elencate in allegato 1 di rimanere aperte, qualunque sia la dimensione e anche se svolte all’interno dei centri commerciali, alla sola condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite. Restano ferme le norme di cautela che impongono la distanza di un metro.
Il nuovo DPCM non fa riferimento ad obblighi di chiusura festivi e prefestivi previsti dai DPCM dell’8 e del 9 marzo, per cui ne risulta che gli obblighi stabiliti nei precedenti decreti, che comportavano la chiusura nelle menzionate giornate per medie e grandi strutture e per icentri commerciali, tranne che per gli esercizi di vendita di alimentari, lasciando dubbi consistenti sulle attività miste alimentari/non alimentari, non valgono più qualora tali attività corrispondano a quelle indicate nell’allegato 1.
Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. L’attività commerciale nei mercati è dunque sempre consentita, anche nei giorni festivi e prefestivi, ma solo per la vendita di prodotti alimentari. Ovviamente rimangono ferme le norme di cautela, relative al rispetto della distanza di un metro.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, i benzinai e le farmacie, le parafarmacie.
Considerato quanto detto a proposito degli esercizi commerciali al dettaglio, si ritiene che in caso di attività promiscue quelle consentite potranno essere svolte a condizione che l’accesso del pubblico venga limitato (con modalità la cui scelta viene lasciata ai titolari) alle sole attività consentite.
Una bar/tabacchi dunque potrà tenere aperto per la parte della rivendita di generi di monopolio, chiudendo la parte somministrazione alimenti e bevande.
Vista la previsione che ammette l’apertura dei servizi finanziari e bancari, si ritiene inoltre che servizi analoghi offerti da tabaccherie ed edicole e in aree di servizio carburanti o altri esercizi (pagamento contravvenzioni, bollette) siano legittimati a rimanere attivi.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); pare chiaro che le attività di ristorazione vietate siano tutte quelle che normalmente vengono svolte in locali aperti al pubblico, per cui si ritiene che il divieto coinvolga pubblici esercizi (ristoranti, bar, pub), esercizi in cui è normalmente permesso il consumo sul posto (esercizi di vicinato, panifici, ovviamente per la parte inerente il consumo sul posto, mentre la vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti da forno è ammessa). Trattasi di un divieto assoluto, che riguarda qualsiasi orario della giornata.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. Le attività che prevedano servizi alla persona ammesse sono dunque solo quelle elencate nell’allegato 2.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Allegato 1 – COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2 – SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
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