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Anagrafe degli Equidi verso il nuovo sistema di identificazione e registrazione

REPORT EVENTO ‘Equidi in BDN”

Si è svolto il 7 dicembre us in Videoconferenza l’Evento divulgativo in materia di Anagrafe degli Equidi, organizzato dal Ministero della Salute in collaborazione con il MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e con il Centro Servizi Nazionale dell’IZSAM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”), imperniato sul tema “Verso il nuovo Sistema I&R (Identificazione e Registrazione) degli Equini: presentazione delle prossime disposizioni normative e del nuovo “applicativo” nell’ambito della BDN (Banca Dati Nazionale) di Teramo.

Il Seminario, coordinato per il Ministero della Salute dalla competente Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci (Dr. Ianniello, Dr.ssa Sorgente, Dr.ssa Manzullo e Dr. Santarelli) in cooperazione con l’anzidetto MIPAAF (Dr.ssa Reitano) e con lo stesso IZSAM (Ing. Possenti e Dr. Di Donato), si è proposto di illustrare in via preliminare alle Associazioni di Categoria ed agli altri soggetti interessati (Operatori del Settore, Proprietari di Equidi, Medici Veterinari sia di ASL che liberi professionisti, Enti Selezionatori e Personale delle competenti Autorità):

* alcuni contenuti essenziali del prossimo Decreto Interministeriale sul nuovo Sistema I&R degli Equini, in corso di approvazione e di prossima pubblicazione, da adottare come è noto in conformità alle vigenti norme comunitarie in materia di cui al recente Regolamento UE n. 963/2021;

* le procedure tecniche del predetto nuovo “applicativo”, derivanti dalla definitiva migrazione dei dati dell’Anagrafe degli Equidi nella BDN di Teramo, anche in riscontro a ricorrenti quesiti online (FAQ) pervenuti da alcuni partecipanti in fase di iscrizione all’Evento in oggetto.

Dall’incontro, le cui Slides di presentazione risultano essere reperibili per ogni eventuale ulteriore integrazione ed aggiornamento al riguardo tramite accesso al Portale www.vetinfo.it, è emerso in sostanza sotto il profilo squisitamente giuridico quanto segue:

– il passaggio delle competenze in materia di Anagrafe degli Equidi dal MIPAAF al Ministero della Salute è stato sancito a livello nazionale dall’art. 13 della Legge n. 167/2017 e ss. modificazioni (c.d. “L. Europea ‘17”), concernente in particolare l’adeguamento da parte del nostro Ordinamento al vigente Regolamento UE n. 429/2016 c.d. AHL (Malattie animali trasmissibili), del quale il sopra citato Reg. UE 963/2021 (Identificazione e Registrazione degli Equini) costituisce a livello comunitario la principale norma di esecuzione e di applicazione;

– sulla base dei citati riferimenti normativi, sarà emanato e pubblicato l’annunciato e sopra richiamato Decreto Interministeriale di attuazione sul nuovo Sistema I&R, unitamente all’accluso Manuale Operativo in Allegato A, con specifica attenzione alle disposizioni di cui agli artt. 2 e seguenti, relative tra l’altro alle definizioni aggiornate di Stabilimento (ex ‘Azienda’), di Operatore (ex ‘Detentore’), di Equino Registrato (v. ad es. Riproduttore di ‘razza pura’ o destinato ad attività sportiva o ad altro) e di Equino Non Registrato;

– in via di mera anticipazione, tali disposizioni del prossimo e nuovo DM disciplineranno l’iter per la registrazione in BDN degli Stabilimenti ed Operatori tramite il SUAP competente per territorio e salva restando ogni ulteriore successiva valutazione di congruità dei necessari requisiti a cura della ASL, attraverso controlli ad hoc programmati con cadenza annuale, nonché la procedura per l’identificazione tramite Codice alfanumerico degli Equidi stessi, la cui movimentazione potrà aver luogo come è noto previa attestazione della provenienza mediante l’apposito Documento di accompagnamento con il Codice Unico di Identificazione a Vita (ex ‘Passaporto’);

– tra le novità evidenziate in via preliminare, ricordiamo a titolo esemplificativo che gli stessi artt. 2 e ss. dell’approvando DM sul Sistema I&R in BDN contempleranno tra l’altro la fattispecie dello “Stabilimento di Ricovero Collettivo degli Equini”, intestato ad unico Operatore responsabile ma contenente svariati Animali appartenenti anche a diversi Proprietari e identificabili in virtù dei ben noti strumenti disponibili (v. ad es. il ‘Transponder’ e la ‘Fascia al pastorale’), nonché la facoltà per ogni Operatore del Settore di accedere alla Banca Dati Nazionale anche tramite un proprio Delegato ad hoc (ad es. la competente Struttura Territoriale dell’Associazione Allevatori o di altra Associazione di Categoria, ad es. Confesercenti);

– a tal proposito, si fa presente che entro sei mesi dalla pubblicazione del prossimo ed annunciato Decreto Interministeriale, recante dunque la contestuale ed espressa abrogazione dei precedenti DM adottati in materia di Anagrafe Equidi dal 2009 ad oggi, ogni Operatore del Settore già in attività potrà verificare l’avvenuto trasferimento automatico e la conseguente registrazione dei dati del proprio Stabilimento nel nuovo Sistema, accedendo in BDN anche mediante Delegato ed accertando il consolidamento dello status quo;

– l’anzidetto Codice Unico di Identificazione a Vita dell’Equide, che a quanto si prevede entrerà in vigore sostituendo in via definitiva l’ex ‘Passaporto’ a decorrere dal 27 gennaio 2022, sarà rilasciato dai Medici facenti capo ai Servizi Veterinari, autorizzati dalle competenti ASL, il cui Elenco ufficiale sarà periodicamente aggiornato in BDN, salvo restando che i relativi controlli presso gli Stabilimenti circa la corrispondenza dei dati riportati in detto documento e la loro veridicità (ad es. l’assenza della dichiarazione ‘NON DPA’) saranno coordinati a cura delle competenti Direzioni Generali del Ministero della Salute e del MIPAAF;

– a tal fine, è appena il caso di ricordare che l’Operatore il cui Stabilimento risulti essere iscritto in Banca Dati avrà l’onere di aggiornare il Servizio Veterinario della ASL circa ogni eventuale variazione concernente gli Equidi Registrati, anche per quanto attiene ad esempio l’inizio di una terapia antibiotica che implichi l’inevitabile cambiamento di destinazione, comunicando entro una settimana il passaggio da DPA a NON DPA;

– parimenti, dovrà essere registrata entro sette giorni in BDN ogni movimentazione di Equini “in ingresso”, salvo restando che sarà attivata a tal riguardo con ogni probabilità un’apposita Funzionalità di “Registrazione Automatica”, mentre il nuovo DM eliminerà per tutte le specie di Animali – eccezion fatta unicamente per i Cavalli di “razza pura” – l’obbligatorietà del CIF (Certificazione degli Interventi Fecondativi della Madre), di cui agli artt. 33 e 34 del precedente DM n. 403/2000 e ss. (Riproduzione animale).

Inoltre, sotto il profilo delle procedure tecniche del nuovo “applicativo”, il seminario ha evidenziato per eventuale aggiornamento quanto segue:

* con la prossima entrata in vigore del nuovo DM e dell’accluso Manuale Operativo sul Sistema I&R, si intende che tutti i dati e i movimenti della ex BDE, già a suo tempo registrati nella Sezione separata “Anagrafe Equidi” a cura del MIPAAF tramite l’apposito “Modulo 4 Elettronico” per le destinazioni al consumo DPA, confluiranno in Banca Dati Nazionale di Teramo con automatico trasferimento ed applicazione nelle relative Funzionalità a cura del Ministero della Salute;

* in particolare, si chiarisce che per ogni successivo accesso in BDN gli Operatori e Responsabili di Stabilimenti potranno autenticarsi anche tramite Associazione territoriale od altro Soggetto all’uopo Delegato utilizzando il proprio Codice SPID o avvalendosi della Tessera Sanitaria, salva restando la garantita “interoperabilità” rispetto ad altre Banche Dati per qualsiasi eventuale scambio di informazioni in tempo reale, mentre il Documento di accompagnamento di ogni Equide (ex ‘Passaporto’) riporterà il numero del Transponder ed il sopra richiamato Codice Unico di Identificazione a Vita, visualizzabili digitalmente attraverso “QR Code”, rispecchiando dunque in toto ogni elemento risultante in BDN;

* si intende che i dati dell’Anagrafe Equidi da importare in BDN saranno tratti principalmente dall’Allevamento di iscrizione e dai Transponder, questi ultimi sempre sostituibili a cura delle competenti ASL nei casi di eventuale ma possibile illeggibilità, mentre ogni eventuale informazione temporaneamente defluita ma disponibile potrà essere recuperata risalendo al predetto Modulo 4 Elettronico;

* per quanto riguarda la Denunzia di Nascita di un Equide con destinazione DPA nell’ambito di uno Stabilimento, sarà compito dell’Ente Selezionatore e dello stesso Operatore Responsabile procedere alla registrazione inserendo in BDN i dati dell’Animale (ad es. per i Puledri anche il c.d. Codice UELN) e memorizzando in tal modo il Codice Unico di Identificazione a Vita, salva restando la facoltà di aggiornare entro un anno tale dichiarazione in caso di successiva variazione della destinazione stessa in NON DPA;

* per quanto attiene inoltre alla movimentazione degli Equidi a qualsiasi titolo, si intende che anche i Trasportatori dovranno risultare registrati in BDN, mentre sarà competenza delle ASL ogni eventuale Passaggio di Proprietà, salvo restando che per gli Equini provenienti da Paesi Terzi accompagnati da Documento non conforme, i Servizi Veterinari procederanno all’elaborazione ed al rilascio di un nuovo Documento di Identificazione a Vita.

A conclusione dei lavori, in attesa di successivi Eventi sul tema e nelle more della prossima pubblicazione del nuovo Decreto Interministeriale e dell’accluso Manuale Operativo sul sopra descritto Sistema di Identificazione & Registrazione degli Equidi in BDN di Teramo, il Ministero della Salute (Dr. Ianniello) ha chiarito che sarà possibile attingere ogni eventuale ulteriore  informazione per l’assistenza tecnica in merito all’uso del connesso “applicativo” tramite l’apposito “Help Desk” del Centro Servizi Nazionale dell’IZSAM, consultabile per via telefonica al Numero Verde 800 082 280 e per via elettronica all’indirizzo email [email protected]

Per Fiesa Assomacellai e per il Gruppo italiano carni equine si tratta di un buon risultato a lungo perseguito dalla Federazione in materia di unificazione della Banca dati, di tracciabilità e sicurezza alimentare, del passaporto unico, declinato nel Codice Unico di Identificazione a Vita dell’Equide, del ruolo crescente di garanzia e controllo del Ministero della Salute e dei servizi veterinari a tutela della filiera anche se resta qualche semplificazione per il sistema che poteva utilmente essere introdotta.