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Decreto "Plastiche monouso"

 IN VIGORE DA OGGI  14 GENNAIO 2022

In riferimento alla riduzione nel nostro Paese dell’incidenza di determinati prodotti di plastica nell’ambiente, soprattutto di prodotti “monouso”,  è in vigore da oggi 14 gennaio 2022 il Decreto Legislativo n. 196, adottato dal Governo in attuazione della Direttiva UE n. 904/2019 (Single Use Plastic) e dei principi di cui all’art. 22 vigente Legge n. 53/2021 ss. (c.d. Delegazione Europea),

A tal proposito è il caso di ribadire che:

  il testo ufficiale del nuovo Decreto delegato rispecchia complessivamente i contenuti e le tempistiche della Direttiva UE, pur ammettendo a quanto risulta l’utilizzo di prodotti alternativi (ad es. le c.d. “plastiche biodegradabili e compostabili”) laddove non ci siano altri materiali riutilizzabili;

– risultano essere state accolte in linea di principio le istanze avanzate da Confesercenti  Nazionale tra le quali ad esempio la necessità di ridurre il più possibile l’impatto dei previsti “requisiti di marcatura” in termini di oneri per i Settori potenzialmente coinvolti (Turismo, Ristorazione, Alimentare, etc.), nonché l’esigenza di garantire l’auspicato periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte.

 Riepiloghiamo di seguito le nuove disposizioni nazionali, in conformità alla Direttiva UE 904/19

  1. In primo luogo, l’art. 4 D. Lgs 196/21 reca alcune misure essenziali ritenute necessarie per conseguire entro il 2026 una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei seguenti prodotti di plastica monouso:

1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti: a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

A tal fine, il MTE (Ministero Transizione Ecologica), il MSE e le Regioni e Province autonome sigleranno appositi Accordi e Contratti di Programma, anche con le Associazioni di Categoria, ai sensi degli artt. 206 e 206-ter vigente D. Lgs 152/2006 ss. (Codice ambiente), per i seguenti obiettivi:

  1. a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione del consumo di prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A, nonché di recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da tali prodotti;
  2. b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi purché non comportino maggiori impatti ambientali;
  3. c) sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A, ai fini della modifica dei cicli produttivi e della riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la   produzione   di   prodotti riutilizzabili o alternativi;
  4. d) attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi ambientali ed economici delle alternative basate su prodotti riutilizzabili, e delle attività finalizzate al riciclaggio e al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare;
  5. e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A e dei prodotti riutilizzabili immessi sul mercato, anche finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo ed agli obblighi in materia di rendicontazione dei dati sul riutilizzo dei beni da cui originano rifiuti;
  6. f) promuovere, anche attraverso l’avvio di sperimentazioni a livello territoriale, alternative basate sull’utilizzo di acqua e bevande alla spina, di prodotti durevoli e riutilizzabili sia per l’acquisto che per il consumo sul posto o da asporto di alimenti e bevande;
  7. g) sostenere e promuovere la nascita, la diffusione e il consolidamento di modelli economici in cui è fornito agli esercenti il servizio di consegna, ritiro, sanificazione e riconsegna dei prodotti riutilizzabili.

Si intende che tali Accordi e Contratti di Programma, qualora stipulati dagli anzidetti dicasteri ed enti territoriali con le Confederazioni nazionali di rappresentanza delle Imprese, specificheranno in ordine cronologico il calendario delle azioni concordate, saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale e poi comunicati alla Commissione UE.

Inoltre, il medesimo art. 4 D. Lgs 196/21 prevede ulteriori misure specifiche, tese a ridurre entro i prossimi quattro anni i sopra elencati prodotti, ivi inclusi espressamente i “bicchieri di plastica monouso”, tra le quali ricordiamo le seguenti:

* al fine di promuovere l’acquisto e  l’uso di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso,  è riconosciuto un Credito d’imposta di non oltre € 3 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a tutte le Imprese che acquistino e utilizzino prodotti delle sopra elencate tipologie che risultino essere riutilizzabili o realizzati  in  materiale  biodegradabile e/o compostabile certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002, spettante in misura del 20% delle relative spese sostenute e  documentate sino all’importo massimo annuale di € 10.000 per ogni beneficiario;

* a tal riguardo il MTE, con Decreto ad hoc da adottare di concerto con il MSE e con il MEF entro la metà di marzo 2022 p.v., definirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del medesimo contributo, anche ai fini del descritto limite massimo di spesa, dando la priorità ai prodotti monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti.

– in secondo luogo, il successivo art. 5 D. Lgs 196/21 conferma il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica oxo-degradabile e dei seguenti prodotti di plastica monouso (Allegato, Parte B):

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio (1) o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio (2);

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:

  1. a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Tuttavia, come accennato in premessa, sarà consentita la “messa a disposizione” sul mercato nazionale dei prodotti sopra elencati sino ad esaurimento delle scorte disponibili, purché sia possibile comprovarne l’effettiva immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza degli obblighi in questione, prevista come è noto soltanto a partire dal 14 gennaio 2022 p.v.

Si chiarisce inoltre che l’immissione sul mercato di anzidetti prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile pari o oltre il 40% e dal 2024 almeno oltre il 60%, non rientrerà nella sfera di applicazione del divieto di cui al medesimo art. 5 D- Lgs 196/2021, dunque sarà ammissibile, nelle seguenti ipotesi:

  1. a) ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato;
  2. b) qualora l’impiego sia previsto in circuiti controllati che conferiscono in modo ordinario e stabile, con raccolta differenziata, i rifiuti al servizio pubblico di raccolta quali, mense, strutture e residenze sanitarie o socioassistenziali;
  3. c) laddove tali alternative, in considerazione delle specifiche circostanze di tempo e di luogo non forniscano adeguate garanzie in termini di igiene e sicurezza;
  4. d) in considerazione della particolare tipologia di alimenti o bevande;
  5. e) in circostanze che vedano la presenza di elevato numero di persone;
  6. f) qualora l’impatto ambientale del prodotto riutilizzabile sia peggiore delle alternative biodegradabili e compostabili monouso, sulla base di un’analisi del ciclo di vita da parte del produttore.

– in terzo luogo, per mera conoscenza, si rileva che in base all’art. 6 D. Lgs 196/21 sui “requisiti dei prodotti”, a decorrere dal 3 luglio 2024 i seguenti recipienti, i cui tappi e coperchi siano di plastica monouso (Allegato, Parte C), potranno essere immessi sul mercato solo se i medesimi tappi e coperchi vi restino attaccati per l’intera durata dell’uso previsto del prodotto:

Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:

  1. a) i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;
  2. b) i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida.

In ogni caso, sarà consentita la “messa a disposizione” sul mercato nazionale dei prodotti sopra elencati sino ad esaurimento delle scorte disponibili, purché sia possibile comprovarne l’effettiva immissione sul mercato in data antecedente alla predetta decorrenza dell’obbligo, prevista come sopra indicato soltanto a partire dal 3 luglio 2024.

 

Si ribadisce al riguardo a partire dal 2025 le bottiglie per bevande con capacità fino a tre litri fabbricate con “polietilene tereftalato” come componente principale (c.d. “bottiglie in PET”), dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale, mentre dal 2030 la soglia percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata contenuta aumenterà al 30%, parimenti computato come media nazionale (Allegato, Parte F), con successivo previsto rientro in possesso del materiale post-consumo ai Produttori.

– in quarto luogo, è appena il caso di ricordare che l’art. 7 D. Lgs 196/21 prescrive i c.d. “requisiti di marcatura” per alcuni beni specifici, prevedendo in particolare che una marcatura a caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, in armonia con il Reg. di esecuzione UE 2151/2020, sia apposta sull’imballaggio o confezione dei seguenti prodotti di plastica monouso immessi sul mercato (Allegato, Parte D):

1) Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi;

2)  salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

3) prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco, ferme restando le vigenti disposizioni ad hoc di cui al D. Lgs n. 6/2006 e ss.;

4) tazze o bicchieri per bevande.

Tale marcatura, dovrà informare adeguatamente i consumatori in ordine alle seguenti condizioni:

* appropriate modalità di gestione del rifiuto, in coerenza con i sistemi di raccolta esistenti, nonché le eventuali forme di smaltimento da evitare, in osservanza della gerarchia dei rifiuti;

* presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa arrecata sull’ambiente dalla sua dispersione, o da altre forme improprie di smaltimento del rifiuto.

Si intende che anche in tal caso, sarà consentita la “messa a disposizione” sul mercato nazionale dei sopra elencati prodotti in plastica monouso non conformi ai predetti requisiti di marcatura sino ad esaurimento delle scorte disponibili, purché sia possibile comprovarne l’effettiva immissione sul mercato in data antecedente alla decorrenza degli obblighi in questione, prevista come è noto soltanto a partire dal 14 gennaio 2022 p.v.

– in ultima analisi, si rammenta soltanto che i successivi artt. 8 e ss. D. Lgs 196/21 disciplinano tra l’altro la gestione dei già illustrati sistemi di REP Responsabilità Estesa del Produttore” istituiti nel 2018 e la connessa “Raccolta differenziata”, le “misure di sensibilizzazione per i Consumatori” ed infine le correlate “sanzioni”, previste in via amministrativa nei casi di eventuale violazione delle norme sopra descritte.

A tal proposito, è appena il caso di aggiungere che entro il 31 dicembre 2024, oppure entro il 5 gennaio 2023 per i regimi REP istituiti prima del 4/7/18, i seguenti rifiuti derivanti da plastica monouso (Allegato, Parte E) saranno gestiti nell’ambito dei sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore costituiti o da istituirsi ex art. 178-bis comma 1 D. Lgs 152/2006 ss. (Codice ambiente):

 1) Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il         consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

 

2) pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione;

3) contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi

di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica;

4) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

5) sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1-quater, della direttiva 94/62/CE.

1) salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico;

2) palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori.

 

Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.

Ciò, si intende, fermo restando che i Produttori stessi garantiranno, in misura proporzionale al peso dell’elemento “plastica” rispetto al peso dell’intero prodotto, la copertura dei costi da affrontare per la sensibilizzazione dei consumatori, per la raccolta dei relativi rifiuti conferiti e per la rimozione/trasporto/trattamento dei rifiuti c.d. “dispersi”.