Comunicazioni disdetta e cessazioni
Con lettere inviate alle Federazioni di categoria aderenti alla Confesercenti, la RAI, negli scorsi giorni, ha comunicato di aver deciso di differire dal 31 gennaio al 31 marzo 2021, senza oneri aggiuntivi, il termine per il rinnovo del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale relativo all’anno in corso, concedendo alle imprese abbonate una moratoria di due mesi senza applicazione di maggiorazioni.
Di ciò si prende atto, sebbene non si possa fare a meno di sottolineare come alcune Federazioni aderenti a Confesercenti, lo scorso 2 febbraio, avessero chiesto pubblicamente la riduzione dell’importo del canone speciale per il 2020/2021 ed il differimento del termine per il pagamento dello stesso a dicembre 2021, in considerazione delle difficoltà eccezionali affrontate in questo periodo dalle imprese a causa del Covid-19. Cosa, del resto, che alcune imprese private hanno attuato per sensibilità. Spiace che l’azienda di Stato non abbia mostrato altrettanto tatto nei confronti del comparto del terziario di mercato duramente messo alla prova dalla pandemia. Tuttavia, il legislatore, al quale spetta la potestà di intervento sul canone RAI, non è intervenuto in materia, anche se ciò non implica una nostra rinuncia ad ulteriori tentativi di far emendare le norme.
In ogni caso, alla luce della decisione dell’Azienda di Stato, le imprese associate potranno ancora versare quanto dovuto alla RAI a titolo di canone speciale per il 2021 entro il 31 marzo, senza dover pagare oneri aggiuntivi. Va ricordato agli associati, abbonati RAI, che intendano cessare l’attività che la cessazione va comunque sollecitamente comunicata alla RAI ai fini dell’esonero dal canone. Qualora le aziende avessero già cessato l’attività senza comunicarlo, anche nel corso dell’anno 2020, consigliamo di presentare la comunicazione di cessazione, meglio se accompagnata da copia della pertinente certificazione, anche tardivamente, per evitare di essere raggiunte da indebite richieste di pagamento. Segnaliamo altresì che le imprese possono decidere sempre di dare disdetta, a prescindere dalla cessazione dell’attività, in tal caso venendo esonerate dal pagamento del canone speciale dal semestre successivo