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Cassa integrazione per le Imprese dell’Artigianato alimentare

Il TAR Lazio boccia ancora l’obbligo di iscrizione al Fondo Artigiano

 

Con una nuova decisione il TAR Lazio boccia ancora l’obbligo di iscrizione al Fondo Artigiano dell’FSBA e dà ragione agli artigiani alimentari che vogliono ricevere la Cassa integrazione senza subire il sopruso di doversi iscrivere e pagare gli arretrati di 3 anni come vorrebbe il Fondo FSBA.

Lo ha deciso il Tar Lazio con decreto del 25-26 maggio, che seguito ad analoga pronuncia del 20 aprile us.

Sulla vicenda è intervenuta anche Fiesa Assopanificatori Confesercenti che con una lettera al Ministro del Lavoro Catalfo aveva chiesto immediati interventi “affinché con urgenza valuti la possibilità di modificare e/o chiarire il sistema e le procedure di accesso ai benefici di cui al D.L. n. 18/2020 relativi all’assegno ordinario per i dipendenti delle aziende delle settore artigiano, attraverso i cosiddetti Fondi di Solidarietà Bilaterali dell’Artigianato.”

Nella nota Fiesa Assopanificatori precisava che “Il DL “Cura Italia” n. 18/2020 e la Circolare INPS del 28 marzo 2020, n. 47, stabiliscono che la domanda di accesso alle prestazioni di Cassa Integrazione non deve essere presentata all’INPS, bensì direttamente ai Fondi di Solidarietà Bilaterali dell’Artigianato. Il Governo ha dunque normato che le aziende artigiane e i propri lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere l’assegno ordinario Covid19. Se ne deduce che, analogamente a tutti gli altri settori interessati dalla normativa speciale del D.L. 18/2020, anche per le nostre categorie di Imprese dell’Artigianato Alimentare sarà possibile ricorrere esclusivamente all’ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.” La nota proseguiva precisando che “ A tale proposito, la Circolare INPS 47/2020, con specifico riferimento al FSBA, il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, non prevede limiti dimensionali di dipendenti e non rileva se l’azienda sia iscritta e in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.”

Detto questo per Fiesa Assopanificatori “Si evince che “ogni azienda ne ha diritto, in ragione della suddetta normazione speciale, e deve, per indicazione normativa, fare domanda di CIG presso il Fondo senza che quest’ultimo possa pretendere quote di inscrizione con recupero di arretrati per dare efficacia alla richiesta.”

Per i panificatori Confesercenti “un intervento pubblico di emergenza di sostegno alle categorie in sofferenza non può essere inteso come un nuovo oneroso obbligo a carico delle stesse imprese a favore di un terzo” e in questo senso evidenziava al Ministro che   “la pretesa di FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato) di costringere le imprese all’adesione allo stesso Fondo e la regolarizzazione della stessa con il versamento di arretrati per 36 mesi, contrasta con gli scopi del DL 18/2020, ma soprattutto contrasta con lo spirito di adesione agli enti bilaterali, che deve essere libera e non coercitiva.”

Per le ragioni sopra riportate, Fiesa Assopanificatori aveva chiesto al Ministro “di rimuovere questo sistema imposto dal FSBA, prevedendo per le aziende artigiane di proporre la domanda di accesso ai fondi previsti dal D.L. n. 18/2020, specificando la causale esclusiva “COVID-19” quale effetto esimente dal versamento di quote di iscrizione e/o contributi pregressi a favore di FSBA.”

Ora il Tar Lazio accoglie in pieno le ragioni avanzate dagli operatori artigiani alimentari e da Fiesa Assopanificatori ordinando al FSBA  di consentire  ai datori di lavoro  ricorrenti  la presentazione della domanda di concessione  dell’assegno ordinario  di integrazione salariale  senza la preventiva iscrizione ai Fondi stessi.

“L’auspicio adesso- dice una nota di Fiesa Assopanificatori- è che la politica e il Governo sappiano ascoltare la protesta dei panificatori e intervengano a correggere una stortura impropria imposta dal Fondo evitando il proliferare di ricorsi giudiziari che ingolferebbero ulteriormente le aule dei tribunali.”