Il Disegno di legge AS n. 1571 c.d. “Salva mare” è stato approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato il 25 ottobre 2019
Assegnato due settimane or sono per l’esame in sede referente alla Commissione permanente 13^ ‘Territorio, ambiente, beni ambientali’ e recante come è noto alcune nuove “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare”.
Il cuore di tali disposizioni risiede espressamente nell’obiettivo di contribuire sia al risanamento dell’ecosistema marino ed alla prevista promozione dell’economia circolare sostenibile, sia alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli di condotta “virtuosi”, tesi non solo a prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, ma anche a favorire la corretta gestione dei rifiuti stessi.
In questo senso, si evidenzia che ai sensi dell’art. 2 del Ddl AS 1571 in esame è previsto in primo luogo, ai fini di un’equa gestione ambientale rivolta alla nettezza dei fondali, il principio di equiparazione tra i rifiuti accidentalmente pescati in mare ed i rifiuti prodotti dalle navi.
In base a tale disposizione, il comandante della nave da pesca che approdi in un porto conferirà a titolo gratuito all’impianto portuale di raccolta gli eventuali rifiuti accidentalmente pescati in mare (ivi inclusa ad es. la plastica), salvo restando che in caso di approdo in piccoli porti non commerciali con risibile traffico navale tale conferimento avrà luogo presso gli impianti portuali di raccolta “integrati” nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.
A tal fine, la sopra citata norma di cui all’art. 2 del DDL 1571:
– configura esplicitamente dette operazioni quali “deposito temporaneo”, a norma dell’art. 183 comma 1 lett. bb) del vigente D. lgs n. 152/2006 e ss. (Codice ambiente);
– prevede altresì l’integrazione dell’art. 184 comma 2 del medesimo D. lgs 152/2006 e ss. mediante l’inserimento della nuova lettera f-bis), in base alla quale i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, ancorché tramite campagne di pulizia, saranno qualificati espressamente come “rifiuti urbani” cui troverà applicazione la vigente normativa nazionale in materia;
– contempla inoltre la ripartizione sull’intera collettività dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati, la cui copertura sarà garantita aggiungendo alla TA.RI. di cui all’art. 1 commi 639 e 668 Legge n. 147/2013 e ss. (Stabilità 2014) una componente ad hoc “Tassa sui rifiuti in mare”.
I criteri per la definizione di tale componente e per la sua distinzione rispetto alle altre voci indicate negli avvisi di pagamento, saranno disciplinati dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente) nell’esercizio delle proprie funzioni;
– prevede infine l’introduzione a livello nazionale di misure premiali atte a promuovere gli imprenditori ittici ottemperanti ai richiamati oneri di conferimento, da adottare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge “Salva Mare” in esame, tramite un apposito Decreto a cura del MIPAAF di concerto con il Ministero dell’ambiente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 3 del DDL AS 1571 in esame, un ulteriore Decreto interministeriale da emanare entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge stabilirà le modalità di raccolta dei rifiuti volontariamente reperiti nei fondali marini, fluviali o lacustri nell’ambito di specifiche Campagne di pulizia, organizzate previa istanza da presentare all’Autorità competente a cura dei potenziali Soggetti promotori delle Campagne medesime.
A tal riguardo è appena il caso di rilevare, a titolo meramente esemplificativo, che l’art. 3 DDL 1571 annovera espressamente tra i possibili Soggetti promotori delle Campagne di pulizia volontaria di mari, fiumi e laghi anche le Associazioni dei pescatori, le Imprese e le Cooperative di pesca ed i rispettivi Consorzi.
Per quanto attiene altresì alla promozione dell’Economia circolare, tramite il riciclo della plastica e di ulteriori materiali non eco-compatibili in armonia con i criteri di gestione ambientale di cui all’art. 179 vigente D. lgs 152/2006 e ss. (Codice ambiente), si ricorda che ai sensi dell’art. 4 DDL 1571 un ulteriore Decreto interministeriale, da adottare sempre entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, fisserà le procedure mediante cui i materiali accidentalmente pescati e quelli volontariamente raccolti cesseranno di essere qualificati come rifiuti ex art. 184-ter medesimo Codice D. Lgs 152/06 ss.
Infine, si evidenzia la previsione di cui all’art. 8 DDL 1571 in tema di educazione ambientale nelle scuole, ove il MIUR promuoverà la realizzazione di attività “volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente e in particolare del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell’ambito della legge 92/2019”.