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Conad, acquisizione Auchan: l’Antitrust apre l’istruttoria.

Operazione suscettibile di determinare posizione dominante nei mercati dell’approvvigionamento.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con Provvedimento n. 27983 deliberato nella propria Adunanza del 5 novembre e pubblicato sul Bollettino AGCM n. 46 di ieri 18 novembre 2019 u. ss., si è pronunziata nei confronti della Società Cooperativa CONAD (Consorzio Nazionale Dettaglianti).

L ’Autorità si è espressa in merito ad una specifica operazione, perfezionatasi senza il suo previo parere il 31 luglio 2019 u.s. e consistente nell’acquisizione dell’intero capitale della società di grande distribuzione “Auchan Spa” da parte della società “veicolo” di CONAD denominata “BDC Italia Spa”, costituita il 14 febbraio 2019, al fine di trasferire in toto o parzialmente i punti vendita acquisiti alle Cooperative socie.

In sostanza, si evidenzia che nell’ambito di tale operazione i duecento sessantanove punti vendita gestiti direttamente da Auchan Spa o dalle sue controllate ed i quarantanove punti vendita oggetto di affitto a favore di terzi (trecento diciotto complessivi), contestualmente acquisiti dalla CONAD, saranno ceduti dalla stessa alle sotto indicate Cooperative del proprio sistema in base alla rispettiva collocazione geografica, osservando a tal fine il seguente criterio di ripartizione:

– non oltre cento trentuno punti vendita alla “Commercianti Indipendenti Associati”, cui aderiscono imprese localizzate in Emilia-Romagna, in Friuli Venezia – Giulia, nelle Marche e nel Veneto;

– non oltre settanta punti vendita alla “Conad Centro Nord”, che gestisce aziende ubicate in Lombardia ed in Emilia-Romagna;

– non oltre quarantotto punti vendita alla “PAC2000”, cui sono associate imprese localizzate nel Lazio, in Umbria, in Basilicata, in Calabria ed in Campania;

– non oltre trentasette punti vendita alla “Conad Adriatico”, che gestisce aziende con sede nelle Marche, in Abruzzo, in Puglia, in Basilicata e nel Molise;

– non oltre ventisette punti vendita alla “Conad Nord Ovest”, con imprese aderenti site in Liguria, nel Lazio, in Sardegna, in Toscana, in Lombardia, nel Piemonte, in Val d’Aosta, in Emilia- Romagna ed in Veneto;

– non oltre cinque punti vendita alla “Conad Sicilia”, che gestisce aziende localizzate in Calabria ed in Sicilia.

Viceversa, non saranno oggetto di trasferimento alle singole Cooperative del sistema CONAD i duecentouno punti vendita con contratti di franchising ed i residui punti vendita con contratti di master franchising affiliati alla “SMA Spa”, società controllata dall’anzidetta “Auchan Spa”, in quanto ispirati a modelli negoziali e di business incompatibili con detto sistema CONAD.

In secondo luogo, è opportuno precisare che l’Autorità Garante ha configurato espressamente l’illustrata operazione quale concentrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma 1 lett. b) Legge n. 287/1990 e ss. (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), ove tale fattispecie sussiste come è noto “quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese”.

L’Antitrust rileva al riguardo che l’operazione in questione è subordinata in quanto tale all’onere di preventiva comunicazione alla stessa Autorità, che ricorre a norma del successivo art. 16 comma 1 citata Legge n. 287/1990 e ss. “qualora il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate sia superiore a quattrocento novantadue milioni di euro e qualora il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate sia superiore a trenta milioni di euro”. Tale obbligo, nel caso specifico di CONAD all’esame dell’AGCM, è stato eluso pur sussistendo in considerazione dell’avvenuto superamento di dette soglie di fatturato.

Inoltre, alla luce di report aggiornati allo scorso anno l’Autorità ritiene che per effetto della sopra descritta operazione di concentrazione la catena ad insegna CONAD – oggi seconda della Grande Distribuzione Organizzata con una quota del 12,9% sul fatturato complessivo italiano – diverrebbe il primo operatore a livello nazionale con una quota del 18,5% in virtù di un sensibile incremento (5,6%) rispetto alle principali catene concorrenti (Coop 13,8%, Selex 9,9% ed Esselunga 9%).

Si segnala altresì che la concentrazione in questione è suscettibile di determinare, anche a livello locale, non indifferenti sovrapposizioni orizzontali fra le attività delle Parti in numerosi mercati della vendita al dettaglio (ad es. in ben novantadue mercati locali dei supermercati e trentotto degli ipermercati).

In sostanza l’AGCM, preso atto del livello aggregato delle quote di fatturato e della capillare presenza di punti vendita del sistema CONAD sul territorio nazionale, unitamente alla rilevanza delle insegne dei punti vendita acquisiti, reputa l’operazione in esame tale da ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nei complessivi cento quarantasette mercati locali della vendita al dettaglio sopra richiamati, cagionando dunque il rafforzamento o la costituzione di una posizione dominante, anche a danno dei consumatori.

Pertanto, ritenuto che CONAD ad esito della descritta operazione di concentrazione costituirà il primo operatore sui mercati dell’approvvigionamento, mentre le Cooperative del relativo sistema deterranno quote assai significative tali da ridurre la concorrenza in alcuni mercati locali della vendita al dettaglio, si evidenzia come l’operazione stessa risulti “suscettibile di determinare preoccupazioni concorrenziali in relazione al possibile rafforzamento o alla costituzione di una posizione dominante nei mercati dell’approvvigionamento”.

Riepilogando, alla luce delle considerazioni appena illustrate, l’Autorità Garante ha deliberato quanto segue:

– l’avvio dell’istruttoria nei confronti delle sopra indicate società “BDC Italia Spa” e CONAD, “Pac2000A”, “Conad Nord Ovest”, “Commercianti Indipendenti Associati”, “Conad Centro Nord”, “Conad Adriatico” e “Conad Sicilia”, ai sensi dell’art. 16 comma 4 sopra citata Legge n. 287/90 e ss.;

– l’assegnazione di un termine di dieci giorni per l’esercizio a cura dei legali rappresentanti delle Parti del procedimento, decorrente come è noto dalla data di notificazione del descritto Provvedimento AGCM n. 27983;

– la facoltà per detti legali rappresentanti e per soggetti con interesse giuridicamente rilevante, nonché per i rispettivi delegati, di prendere visione degli atti del medesimo procedimento presso la stessa Autorità Garante (Direzione Agroalimentare, Farmaceutico e Trasporti della DG per la Concorrenza);

– la durata massima del procedimento, che dovrà concludersi entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di delibera del Provvedimento AGCM n. 27983, vale a dire non oltre il 20 dicembre 2019 p.v.