Giornata di studio indetta da Fiesa e Fiepet
REGOLAMENTO (UE) 2017/2158
Le misure di attenuazione e i livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti nell’ambito della legislazione europea per la sicurezza degli alimenti, l’etichettatura e la tracciabilità per la tutela della salute dei cittadini europei
26 giugno 2018 – Ore 10.00-14.00
Palazzo Confesercenti – Sala Nori
Via Nazionale 60 Roma
Programma lavori
– Introduzione
Dr. Gaetano Pergamo, Direttore Fiesa
Dr. Tullio Galli, Direttore Fiepet
– Interventi
Prof. Agostino Macrì (Professore di Igiene degli Alimenti Università Campus Bio- Medico Roma)
Avv. Roberto Gullini (Esperto di Diritto Alimentare)
Dr.ssa Simona Lauri (Docente di Scienze e Tecnologie Alimentari)
Il regolamento (UE) n.2017/2158 si inserisce nella complessa normativa igienico e sanitaria finalizzata alla tutela della salute dei cittadini europei. In questo senso il Reg 852/2004 è inteso a garantire un elevato livello di tutela dei consumatori in relazione alla sicurezza degli alimenti. Esso definisce «igiene degli alimenti» le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e garantire l’idoneità al consumo umano di un prodotto alimentare tenendo conto dell’uso previsto. I pericoli per la sicurezza alimentare si presentano quando gli alimenti sono esposti ad agenti pericolosi che ne determinano la contaminazione. I pericoli alimentari possono essere di natura biologica, chimica o fisica. L’acrilammide è un contaminante secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio e, in quanto tale, costituisce un pericolo chimico nella catena alimentare. L’acrilammide è un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. L’acrilammide si forma prevalentemente negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè. Dato che in alcuni prodotti alimentari i tenori di acrilammide sono risultati notevolmente più elevati rispetto a quelli rilevati in prodotti comparabili della stessa categoria, la raccomandazione 2013/647/UE della Commissione ha invitato le autorità competenti degli Stati membri ad effettuare indagini sui metodi di produzione e di trasformazione utilizzati dagli operatori del settore alimentare se il tenore di acrilammide rilevato in uno specifico prodotto alimentare è risultato superiore ai valori indicativi stabiliti nell’allegato di detta raccomandazione. Nel 2015 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sull’acrilammide negli alimenti. Sulla base di studi effettuati su animali l’Autorità conferma le conclusioni delle precedenti valutazioni, secondo le quali l’acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i consumatori in tutte le fasce di età. Essendo l’acrilammide presente in un’ampia gamma di alimenti di uso quotidiano tale preoccupazione riguarda tutti i consumatori, ma i bambini costituiscono la fascia di età più esposta in base al peso corporeo. I possibili effetti nocivi dell’acrilammide sul sistema nervoso, sullo sviluppo prenatale e postnatale e sulla riproduzione maschile non sono stati considerati motivo di preoccupazione, sulla base dei livelli di esposizione alimentare attuali. I livelli attuali di esposizione alimentare all’acrilammide per le varie fasce di età destano preoccupazione in relazione ai suoi effetti cancerogeni.
Il tenore di acrilammide può essere ridotto adottando una strategia di attenuazione, ad esempio attuando buone pratiche in materia di igiene e applicando procedure basate sui principi dell’analisi dei pericoli e punti critici di controllo (procedure HACCP). A norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004, gli operatori del settore alimentare devono seguire le procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il conseguimento degli scopi del suddetto regolamento e ricorrere, se del caso, a campionatura e analisi per mantenere i loro risultati. Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono generalmente operatori su piccola scala. Di conseguenza le misure di attenuazione sono adattate alla natura della loro attività.
Le misure di attenuazione e i livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti deve avvenire nell’ambito della legislazione europea per la sicurezza degli alimenti, l’etichettatura e la tracciabilità per la tutela della salute dei cittadini europei .