Continuano le richieste di chiarimenti sul cartello ingredienti e sugli allergeni nei negozi e nei pubblici esercizi.
Si ricorda che il Decreto legislativo n. 231/2017, in vigore a decorrere dal 9 maggio 2018, contiene norme concernenti la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, nonché per quanto attiene all’adeguamento della normativa nazionale alle vigenti regole comunitarie in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del capo VI del Regolamento UE n. 1169/2011.
L’art. 44 del Regolamento n. 1169 stabilisce che, ove gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o ai ristoranti, mense, ospedali, ecc. (collettività) senza preimballaggio (sfusi) oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta, è obbligatoria la fornitura delle indicazioni inerenti gli allergeni, mentre non è obbligatoria la fornitura delle altre indicazioni obbligatorie per i prodotti preimballati, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
Orbene, il nostro Paese, con il D. Lgs. N. 231, ha deciso di rendere obbligatoria comunque la fornitura di determinate indicazioni sui prodotti non preimballati, oltre a quelle sugli allergeni.
Si conferma che per i prodotti della gelateria, della pasticceria,della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista (il cosiddetto “cartello unico degli ingredienti”) oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi, purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all’Allegato II del Regolamento (sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze) siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
Sulle caratteristiche del nuovo cartello unico, da utilizzare a far data dal 9 maggio prossimo, stiamo valutando se prevedere una nuova forma di cartello. Intanto quello già in essere continua ad avere la sua efficacia e validità.
Quanto, invece, alle indicazioni sugli allergeni, la Confesercenti aveva già inviato, a suo tempo, i fac-simili (che ti allego) dei cartelli da utilizzare in esercizi commerciali e pubblici esercizi.
Tali cartelli erano da intendersi forniti secondo la nostra interpretazione, poiché, a parte una nota del Ministero della salute, non esistevano altre indicazioni in merito.
Ora il menzionato D. Lgs. N. 231 chiarisce, in linea con la menzionata nota Min. Salute, che l’avviso della possibile presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze può essere riportato sul menù, su un registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che però devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
Qui i cartelli: Pubblici Esercizi Vendite Alimentari