E’ stato pubblicato su GU n. 15 del 19-1-17 il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, sull’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima, sia per il latte che per i prodotti lattiero-caseari.
Il provvedimento che entrerà in vigore dal 18 aprile 2017 (applicabile in via sperimentale sino al 31 marzo 2019 salvo ulteriori interventi) risponde al notevole interesse dei consumatori per il luogo di effettiva origine del latte e dei prodotti dallo stesso derivati.
Il Decreto riguarda i seguenti prodotti:
- Latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti
- Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti
- Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao
- Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati né compresi altrove
- Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili
- Formaggi, latticini e cagliate
- Latte sterilizzato a lunga conservazione
- Latte UHT a lunga conservazione
In sintesi, in base al nuovo Decreto (artt. 2 e 3) l’indicazione dell’origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti sopra elencati richiederà l’utilizzo in etichetta delle seguenti diciture indelebili e agevolmente leggibili:
- “Paese di mungitura”: nome del Paese ove il latte sia stato munto
- “Paese di condizionamento o di trasformazione”: nome del Paese ove il latte sia stato condizionato o trasformato
A tal proposito, è appena il caso di chiarire che nell’ipotesi di prodotto munto, condizionato o trasformato nel medesimo Paese l’indicazione in esame si intenderà assolta con l’unica menzione “origine del latte”: nome del Paese, mentre qualora tali operazioni abbiano avuto luogo nel territorio di più Stati membri dell’Unione Europea potranno essere utilizzate le due distinte espressioni “latte di Paesi UE” per quanto attiene alla mungitura e “latte condizionato o trasformato in Paesi UE” per il condizionamento o trasformazione.
Nell’eventualità di prodotto munto, condizionato o trasformato nel territorio di più Stati situati al di fuori dell’Unione Europea potranno essere utilizzate le diciture “latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura e “latte condizionato o trasformato in Paesi non UE” per il condizionamento o trasformazione.
Si segnala altresì che il MiPAAF, nell’ambito delle attività in itinere a legislazione vigente, potrà incentivare l’uso dei sopra illustrati sistemi di etichettatura tramite apposite campagne promozionali (art. 4 nuovo DM), fermo restando che chiunque commercializzi i prodotti in oggetto violando gli oneri di corretta informazione sopra descritti, potrà incorrere nella sanzione pecuniaria a partire da € 1.600 ai sensi dell’art. 4 comma 10 citata Legge n. 4/2011 e ss..
Il latte ed i prodotti lattiero-caseari ‘non conformi’ alle nuove disposizioni potranno essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte – in ogni caso, non oltre 18 ottobre 2017 – purché risulti che tali alimenti siano stati indotti a stagionatura, immessi sul mercato od etichettati in data antecedente al 18 aprile p.v..
Si ricorda infine che la nuova regolamentazione non si applicherà ai seguenti prodotti lattiero-caseari:
- Alimenti in regime di denominazioni DOP e IGP, riconosciuti ai sensi del Titolo II Regolamento UE n. 1151/2012 (Qualità dei prodotti agricoli e alimentari)
- Prodotti di cui al Regolamento UE n. 834/2007 (Etichettatura di alimenti biologici)
- Latte fresco, già disciplinato a norma del previgente Decreto interministeriale 27 maggio 2004
- Alimenti legalmente ed integralmente ‘fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione Europea o in un Paese terzo’.