La disposizione nazionale di trentanove anni or sono concernente l’esposizione di cartelli informativi all’esterno ed all’interno dei locali di macelleria, introdotta dall’Art. 1 del Decreto Legge n. 3/1977 e ss. modificazioni a norme per la disciplina e la vendita delle carni fresche e congelate è tuttora vigente.
Ai sensi di tale previsione, l’Art. 4 della previgente Legge n. 171/1964 e ss., di pari oggetto, prevede che: “I locali destinati alla vendita di carni debbono essere dotati dei requisiti e delle attrezzature previste dalle norme vigenti e recare insegne o tabelle, esterne ed interne, ben visibili, che indichino le specie degli animali, le cui carni vengono poste in vendita con espressa specificazione del loro stato di carni fresche, congelate o scongelate.
Le carni congelate o scongelate debbono essere vendute in banchi separati o in banchi muniti di parete divisoria igienicamente idonea, con apposito settore attrezzato in modo tale da garantire la perfetta conservazione delle carni medesime.
Le carni esposte al pubblico debbono, inoltre, recare cartellini con indicazioni ben visibili, idonee ad identificare la specie e lo stato di fresca, congelata o scongelata della carne posta in vendita.
Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta”.
E’ il caso di ricordare che l’appena illustrato Art. 4 Legge n. 171/1964, così come modificato dall’Art. 1 DL 3/1977, rientra nel novero delle norme nazionali ante ’70 ancora efficaci in base al combinato disposto tra l’Art. 1 e l’Allegato 1 del più recente D.Lgs n. 179/2009 e ss. (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore ex Art. 14 Legge n. 246/2005).
Si invitano pertanto le strutture territoriali di Fiesa Assomacellai a verificare lo stato di adesione alla vigente previsione normativa invitando le strutture associate all’osservanza dell’esposizione di insegne o tabelle.