Pubblicato il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19
Foto di Spencer Davis da Pixabay
E’ stato pubblicato il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, dunque dall’8 gennaio 2022.
Il nuovo decreto interviene anzitutto in tema di obblighi vaccinali, aggiungendo alla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo gli articoli (- 4. Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario – 4-bis. Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie – 4-ter. Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale…e degli Istituti penitenziari) l’art. 4-quater, che prevede, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l’estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2 ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri …. che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.
L’art. 4-quinquies estende l’impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro. In particolare, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori scolastici e universitari, del settore pubblico, magistrati negli uffici giudiziari e del settore privato soggetti all’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater per aver compiuto i cinquanta anni di età, devono possedere e sono tenuti a esibire il cosiddetto “green pass rafforzato”.
I datori di lavoro pubblici, i datori di lavoro privati, i responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria e i responsabili delle università e delle istituzioni previste sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni relative all’obbligo vaccinale per i soggetti sottoposti a tale obbligo che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le note modalità, effettuate mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nel provvedimento che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
I datori di lavoro pubblici o privati, e loro delegati, sono legittimati alla verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono al luogo di lavoro per ragioni diverse dalla semplice fruizione dei servizi all’utenza. I soggetti delegati sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. L’intestatario della certificazione verde COVID19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. Il possesso delle certificazioni da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro è effettuata dai titolari delle attività, nonché dai rispettivi datori di lavoro.
I lavoratori delle attività dei vari settori per cui sussiste l’obbligo sopra individuato e quelli che comunque svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione (“green pass rafforzato”) o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Per le imprese, fino al 15 giugno 2022, si applica l’articolo 9-septies, comma 7, del decreto legge n. 52 del 2021. Ciò vuol dire che “… dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso”. È dunque stata eliminata la condizione relativa all’applicazione della norma alle imprese con meno di 15 dipendenti.
È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti esenti in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio.
Capitolo Sanzioni. In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’articolo 4-quater, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento: a) ai soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; b) ai soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario; c) ai soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. La sanzione di cui sopra si applica anche in caso di inosservanza dei richiamati obblighi vaccinali di cui agli articoli 4, 4-bis e 4-ter L.76/2021. L’irrogazione della sanzione, nella misura ivi stabilita, è effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.
La violazione dell’obbligo di verifica del green pass rafforzato da parte dei datori di lavoro e quella del divieto di accesso dei lavoratori privi della pertinente certificazione verde sono sanzionate ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del DL n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 per la prima, da euro 600 a euro 1.500 per la seconda; per il pagamento in misura ridotta si applica l’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285/92
La norma prevede l’estensione dell’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 all’accesso a nuovi servizi e attività che è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di “green pass base” (ottenibile, come è noto, con vaccinazione, guarigione o anche tampone), ai soggetti minori di anni 12 o esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Si tratta, in particolare: a) dei servizi alla persona (fra cui acconciatori, barbieri, estetisti, tatuatori, servizi dei centri benessere, servizi di cura degli animali da compagnia, organizzazione di feste e cerimonie), dal 20 gennaio 2022; b) dei pubblici uffici, dei servizi postali, bancari e finanziari, delle attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, dal 1° febbraio o dalla diversa data eventualmente stabilita dal DPCM. Le verifiche che l’accesso ai servizi, alle attività e agli uffici di cui sopra avvenga nel rispetto delle prescrizioni sono effettuate dai relativi titolari, gestori o responsabili.
Ricapitolando:
- dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, il DL n. 1/2022 ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS –CoV-2 a tutti i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri aventi l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. La sanzione per chi non adempie all’obbligo è quella di 100 euro, irrogata secondo le procedure indicate nel decreto.
- a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui all’art. 9-septies del DL n. 52/2021 (chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato), già tenuti per poter aver accesso alle attività lavorative al possesso ed all’esibizione del green pass base, sono tenuti ora, qualora abbiano compiuto i cinquanta anni di età, a possedere ed esibire non più il semplice green pass base, ma il “green pass rafforzato” (che obbliga ad essere vaccinati, se non guariti dal Covid, senza poter utilizzare per l’attività lavorativa i test/tamponi). Il divieto di accesso ai luoghi di lavoro per i soggetti obbligati, se privi della pertinente certificazione verde, è sanzionato con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. Tale sanzione si applica anche ai titolari di attività (anch’essi, infatti, come i loro eventuali dipendenti, rientrano nelle previsioni di legge, che parlano di “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato”), i quali, se ultracinquantenni, possono essere sanzionati per non essere muniti di “green pass rafforzato” (ovviamente continua ad applicarsi la stessa sanzione agli “under 50” qualora non possedessero il “green pass base”).
Anche il titolare di un’attività imprenditoriale, in definitiva, è tenuto al possesso del green pass (se ultracinquantenne “rafforzato”) e la validità della sua certificazione potrà essere controllata nel corso di un’eventuale verifica presso la sede aziendale da parte degli organi ispettivi pubblici, che potranno applicare la sanzione da 600 a 1.500 euro, diversa dalla semplice sanzione di 100 euro applicabile ai comuni cittadini. Ciò perché anche la violazione di legge, nel caso dell’accesso al lavoro in assenza della pertinente certificazione verde, è diversa da quella che riguarda l’obbligo vaccinale per chi ha più di cinquanta anni.
Per tutti gli altri elementi di dettaglio in materia si consiglia di fare riferimento alle strutture territoriali di Confesercenti che sapranno indirizzare le imprese nel modo migliore.